Ingiunzioni del Comitato di Controllo
| Ingiunzione |
n. 44/2010 del 26/3/2010 |
| Nei confronti di |
Megafit |
| Prodotto |
integratore alimentare |
| Mezzo |
stampa |
| Articoli violati |
2, 12 co. 2, 23 bis |
Il Presidente del Comitato di Controllo, visto il messaggio pubblicitario "Come ho perso 34 chili mangiando a volontà, senza medicine – senza fare esercizi – in meno di 5 settimane!", relativo al prodotto "Aceto di Sidro di Nonna Madeleine", rilevato su "Guide dell'Europa – Meraviglioso Piemonte", ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2, 12 comma 2, 23 bis del Codice della Comunicazione Commerciale, nonché ai punti 1, 6, 7 e 8 del "Regolamento per la pubblicità degli integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione del peso", che costituisce parte integrante del predetto Codice.
La comunicazione pubblicitaria, infatti, stante la presenza di molteplici affermazioni esorbitanti e palesemente ingannevoli, è tale da creare la falsa speranza di risolvere facilmente ed in tempi brevi un problema che, per i disagi di salute ed estetici che provoca, rende chi ne è afflitto particolarmente sensibile e vulnerabile. In particolare, si alletta il pubblico con promesse illusorie inducendolo a credere che con il prodotto "Aceto di sidro di Nonna Madeleine" sia possibile ottenere una sicura e notevole perdita di peso senza che sia necessario sostenere sacrifici in termini di riduzione dell'apporto calorico giornaliero, svolgimento di attività fisica e, più in generale, di adozione di un regime di vita coerente con l'obiettivo. Affermazioni quali, solo in via esemplificativa, "Questo rimedio-miracolo che polverizza i chili ribelli e i buchi di cellulite MANGIANDO secondo la mia fame (facendo anche degli eccessi) è veramente INFALLIBILE!", "E mi sono sciolta come zucchero e ho perso 34 chili così facilmente, come si respira!", costituiscono un'esagerazione capace di indurre in errore il pubblico sui reali risultati ottenibili con l'assunzione del prodotto. Ciò si pone in palese contrasto con gli artt. 2 e 23 bis del Codice.
Il messaggio appare inoltre in evidente violazione del punto 1 del citato Regolamento, laddove esso specifica che gli integratori alimentari non devono essere presentati come prodotti "dimagranti", in quanto il loro ruolo è semplicemente quello di coadiuvare diete ipocaloriche, nell'ambito di uno stile di vita sano. Espressioni come, a titolo esemplificativo, "Nessuno dei nostri clienti non ha mai preso 1 grammo, al contrario, dimagriscono!... Sì a vista d'occhio a condizione di assumere qualche goccia di questo elisir prima di cominciare il pasto"; "Ho perso 34 chili e tutta la mia cellulite in 32 giorni, e non ho più ripreso un grammo"; "Alla fine delle vacanze avevo perso 15 chili in 15 giorni, mangiando molto abbondantemente, mattino, mezzogiorno e sera"; "Dovevo ancora dimagrire molto velocemente! Ed era indispensabile per me, acquistare qualche boccetta di quel divino elisir" accreditano agli occhi dei destinatari il falso e illusorio convincimento che il prodotto reclamizzato possa realmente risolvere i problemi di peso senza sacrifici.
Laddove il punto 6 del suindicato Regolamento afferma che la pubblicità degli integratori non deve avvalersi né di testimonianze, né di immagini volte a confrontare la situazione precedente all'uso del prodotto con i risultati conseguiti con l'uso del prodotto stesso, si osserva che il messaggio in oggetto, in contrasto con esso, contiene le foto "prima – dopo" della donna protagonista del racconto, la quale dichiara di aver provato il prodotto usando espressioni come: "7 chili in meno cioè un chilo di perdita al giorno!", "15 chili di perdita – ammassi di cellulite che sono spariti e già 2 taglie in meno". Tali elementi all'interno di un messaggio pubblicitario di questo tipo sono scorretti sia da un punto di vista per così dire tecnico, perché non tengono conto della inevitabile variabilità della risposta individuale al trattamento reclamizzato, sia da un punto di vista prettamente comunicazionale, in quanto suscettibili di rendere il messaggio eccessivamente enfatico e illusorio.
La comunicazione pubblicitaria non risulta, inoltre, improntata ad un sufficiente senso di responsabilità; infatti, tenuto conto che per ottenere la perdita di 1 kg di massa grassa la settimana è necessario ridurre di 1000 kcal l'apporto calorico giornaliero, appare decisamente eccessivo e pericoloso prospettare una rilevante riduzione di peso, senza alcuna avvertenza in ordine ai rischi connessi alla perdita di peso promessa ed alle opportune precauzioni da adottare ("34 chili ... in 32 giorni", "per perdere da 4 a 7 kg ... per perdere da 30 a 45 kg"). Infatti, la promessa di una perdita di peso specifica, da un lato, non tiene conto dell'estrema variabilità della risposta individuale a qualunque tipo di trattamento (dipendente da molteplici fattori, come per esempio l'età, lo stato di salute, la costituzione e la predisposizione genetica), dall'altro, non rispetta quel canone di massima responsabilità che il Codice di autodisciplina richiede ai messaggi pubblicitari che coinvolgono problematiche relative alla salute ed all'aspetto estetico.
A tutto ciò si aggiunga che i risultati sono promessi non solo in quanto certi, ma anche duraturi nel tempo lasciando intendere che grazie a questo prodotto sia impossibile recuperare i chili persi, mantenendo addirittura lo stesso regime alimentare, senza rinunce o sacrifici. La comunicazione integra pertanto anche la violazione del punto 8 del Regolamento: si ribadisce infatti che un integratore può produrre i propri effetti solo nell'ambito di un regime dietetico "ipocalorico", che in quanto tale deve necessariamente prevedere delle rinunce. Lo stesso punto 8 precisa altresì che promettere perdite di peso in tempi brevi, oltre che ingenerare attese sbagliate, può anche indurre a comportamenti alimentari scorretti.
Si ricorda, infine, che l'ingannevolezza del messaggio deve essere valutata non solo per il contenuto dello stesso ma anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da consumatori particolarmente sensibili nei confronti di annunci che promettono il sicuro e rapido ottenimento di risultati ambìti, e per questo motivo portati ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse pubblicitarie, con la conseguente amplificazione dei profili di decettività.