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Articolo 12

Tutela dell’ambiente naturale

L’articolo 12 CA richiede che si debba “consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono” (cfr. ex multiis pron. n. 27/20 e n. 69/2016).

Ciò comporta che sull’inserzionista grava un onere informativo particolarmente stringente, che non tollera rivendicazioni generiche, sia per la loro potenziale pericolosità – in quanto possono indurre il consumatore, sulla base di erronee percezioni, a tenere comportamenti che possono avere conseguenze negative sull’ambiente – sia per non banalizzare i vanti ambientali, annacquando la comunicazione di chi ha dei reali valori green da mostrare. Il ruolo di responsabilità sociale che l’impresa si assume nel momento in cui comunica green è certamente marcato.

Ad esempio, è ingannevole il messaggio per una offerta gas e luce, che promette “gas a zero emissioni” e luce e gas a impatto nullo”. Si tratta infatti di claim perentori che non trovano allo stato attuale alcuna giustificazione e accreditano l’erroneo convincimento nel pubblico che la combustione del gas al domicilio non produca emissioni e che l’azienda in questione abbia messo in funzione comportamenti virtuosi, capaci di garantire in assoluto i risultati vantati, laddove invece un’attività produttiva senza alcun impatto sull’ambiente non è di fatto concretizzabile, se non in termini di compensazione(ing. n. 9/21).

Il riferimento a soluzioni di disinfestazione e derattizzazione smart …100% green” senza alcuna indicazione a sostegno di tale assoluta promessa di ecologicità risulta altresì decettivo (ing. n. 6/21).

È ingannevole presentare il prodotto pubblicizzato, nella specie un prodotto alimentare ittico, come avente caratteristiche esclusive o di superiorità, che non sono dimostrate (la verità è che nessuno ha un progetto di sostenibilità come XXX): la pesca sostenibile, la salvaguardia dell’ambiente marino e l’uso di energie rinnovabili, misure peraltro comuni agli operatori del settore e possedute anche dal market leader (pron. n. 4/2021).

È stata ritenuta in contrasto con il Codice la pubblicità di pannolini per bambini, le cui affermazioni (“100% naturali”, “compostabili”, “biodegradabili”) di integrale “naturalità” delle componenti impiegate per la produzione; di piena biodegradabilità del prodotto e di compostabilità erano sostanzialmente smentite dalle stesse informazioni aggiuntive presentate, in caratteri piccoli e non molto evidenti, sulle confezioni ove si dichiarava la presenza di componenti costituite da materie plastiche di produzione industriale, rendendo di fatto decettivi i claim (pron. n. 69/2016).

Priva di adeguata dimostrazione e dunque ingannevole è stata ritenuta la promessa di una “riduzione delle emissioni di Co2 del 75%” derivante dall’uso di bustine di cibo per gatti in poliaccoppiato rispetto all’uso di lattine. Il dato infatti più che su un’analisi scientifica era fondato su un concetto meramente intuitivo di senso comune, secondo cui la comparazione di peso e volume fra le confezioni in busta (flessibili e deformabili per loro natura) rispetto a quelle in alluminio avrebbe portato a concludere che l’energia necessaria per stoccare e movimentare le lattine sarebbe stata necessariamente superiore (pron. n. 75/2013).

 

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