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Il messaggio relativo alla rete Vodafone è ingannevole riguardo il consumo di minuti, sms e giga internet senza nessun limite.

Ingiunzione n. 43/23 del 22/11/23
Nei confronti di Vodafone Italia Spa
Mezzi Totem
Prodotto Rete Vodafone
Messaggio Passa a Vodafone La rete stabile e inarrestabile con minuti, SMS e GIGA ILLIMITATI a 9,99€
Articoli violati Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole –

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario “Passa a Vodafone La rete stabile e inarrestabile con minuti, SMS e GIGA ILLIMITATI a 9,99€”, rilevato su cavalletti pubblicitari esterni presso punti vendita Vodafone nella città di Milano nel mese di ottobre 2023 ritiene lo stesso manifestamente contrario all’art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, tenuto conto dei chiarimenti forniti dall’inserzionista a seguito della richiesta del Comitato di informazioni ex artt. 32 e 6 del Codice.

La comunicazione veicola la promessa assoluta e perentoria che l’offerta di servizi di telecomunicazioni pubblicizzata consente al costo indicato di disporre del consumo di minuti, sms e giga internet senza nessun limite. Come riconosciuto dallo stesso inserzionista, l’offerta è tuttavia soggetta, analogamente a quelle commercializzate degli altri operatori di telecomunicazioni, alle cosiddette condizioni di utilizzo corretto e lecito. Le relative condizioni generali di contratto spiegano che il consumo si presume personale e quindi corretto quando, ad esempio con rifermento ai Giga, il traffico dati mensile non supera di 5 volte il consumo medio mensile di clienti con offerte simili, informazione che dovrebbe essere pubblicata sul sito internet dell’operatore. Periodicamente Vodafone verifica se vi sono clienti che abbiano superato tale limite, che attualmente non è inferiore a 125 GB, ovvero 5 volte il traffico medio mensile dei clienti con dati illimitati pari a 25 GB, e l’inserzionista segnala che ad oggi non ha mai proceduto alla limitazione del traffico o alla sospensione della navigazione, seppure previste dalle condizioni generali di contratto.

Esiste pertanto una limitazione per i consumatori che, seppure in linea di principio giustificata, deve essere in ogni caso comunicata al pubblico in modo chiaro e inequivoco. Circostanza che ad avviso del Comitato non è rilevabile nel messaggio in contestazione, dove neppure nelle indicazioni a caratteri minuscoli in fondo all’annuncio (pure se fossero leggibili) si rende edotto il pubblico della suddetta limitazione.

Lo stesso Giurì in un precedente in termini (vedi pronuncia n. 1/2013) ha chiaramente affermato il principio della necessità di informare i consumatori cui si indirizza una promessa di uso illimitato di un servizio di telecomunicazione sull’esistenza di vincoli di un uso lecito del servizio stesso. Afferma il Giurì: “Qualora infatti i limiti all’uso del servizio che legittimano la sospensione, invece di ridursi all’indicazione di un “tetto” da non superare, siano congegnati in modo più complesso, al fine di individuare specifiche soglie di allerta idonee ad individuare ipotesi di probabile abuso, al superamento delle quali si attivano procedure di verifica […] tali limiti appaiono in via di principio giustificati, con la conseguenza che l’operatore telefonico potrà utilizzare claim pubblicitari di “illimitatezza” del servizio, a patto però di adottare le seguenti cautele, sia nelle condizioni generali del contratto che nel messaggio pubblicitario. […] Nel messaggio pubblicitario, invece, sarà necessario:

– accompagnare il claim di illimitatezza con una indicazione sintetica, ma chiara (per esempio: “salvo accertamento di casi di frode”, o espressioni equivalenti) che sia chiaramente leggibile contestualmente al claim di illimitatezza;

– inserire nello stesso messaggio pubblicitario un chiaro ed espresso invito a consultare le condizioni generali di utilizzo del servizio, indicando anche il sito internet in cui queste sono accessibili.

In presenza di limiti del tipo da ultimo indicato e di tutte queste condizioni, il messaggio – pur contenendo un claim di illimitatezza – non violerebbe l’art. 2 C.A.”.

 

 

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