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Pronuncia n. 65/2018 del 10/07/2018
Parti Pfizer S.r.l. c. A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.
Mezzi Tv
Prodotto Integratore alimentare ‘Sustenium Plus – Edizione Estate
Messaggio … è un integratore che – a vitamine e sali minerali – aggiunge un complesso energizzante!” – “Complesso energizzante a base di creatina” – “Sustenium Plus Estate…mooolto di Plus!
Presidente Gambaro
Relatore Sarti
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Pfizer S.r.l. (di seguito: Pfizer) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (di seguito: Menarini), in relazione a un telecomunicato diffuso da quest’ultima per promuovere il prodotto “Sustenium Plus – Edizione Estate”, ritenendolo in contrasto con gli artt. 2, 14 e 23bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Il messaggio riproduce una conversazione tra due donne, una delle quali lamenta stanchezza estiva dovuta al calore, nonostante abbia già preso i sali minerali. L’amica raccomanda la possibilità di fare “molto di più” prendendo Sustenium. La voice over precisa che “Sustenium è un integratore che a vitamine e Sali minerali aggiunge un complesso energizzante”, mentre in super si legge: “Complesso energizzante a base di creatina”. Lo spot si conclude con l’immagine delle due donne che corrono a buon ritmo, mentre si promette: “Sustenium Plus Estate…mooolto di Plus”.

Ad avviso di Pfizer, il messaggio sarebbe fuorviante in quanto lascerebbe intendere che l’integratore pubblicizzato offra un quid pluris rispetto agli integratori a base di sali minerali e vitamine, che da soli non sarebbero pertanto sufficienti a contrastare la spossatezza estiva. La creatina non apporterebbe in realtà alcun aiuto in caso di stanchezza, né inciderebbe sul metabolismo energetico. L’unico claim sulla creatina approvato da EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) riguarda l’incremento delle prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata. Il claim riguarderebbe pertanto situazioni completamente diverse da quelle rappresentate dal messaggio. La comunicazione sarebbe pertanto, ad avviso di Pfizer, anche denigratoria e comparativamente illecita nei confronti dei prodotti a base di Sali minerali e vitamine.

Menarini ha ribadito l’efficacia energizzante della creatina, contenuta nel prodotto pubblicizzato nella dose prevista dal claim autorizzato EFSA, in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durate, tra le quali rientrerebbe anche la corsa, ovvero la situazione rappresentata nello spot contestato. Il messaggio non avrebbe alcuna portata denigratoria nei confronti dei prodotti a base di sali minerali e vitamine, ma sarebbe unicamente volto a evidenziare l’ulteriore effetto energetico della creatina, in un contesto narrativo in cui l’utilità di questo effetto sarebbe chiaramente riferita all’attività sportiva delle protagoniste.

Il Giurì ha ritenuto che il messaggio sia incentrato sugli effetti del prodotto in termini di beneficio per la spossatezza da calore estivo, lamentata da una delle protagoniste, che lamenta altresì l’insufficienza dei sali minerali. L’altra protagonista dello spot coglie quindi l’occasione per suggerire di fare “molto di più”, attraverso un rimedio ulteriore. La scena successiva della corsa, ad avviso del Giurì, è percepita dal consumatore nel significato di capacità del complesso energizzante di diminuire la spossatezza, fino al punto di rendere piacevole anche in periodo estivo l’attività motoria. Relativamente agli effetti della creatina, il Giurì ha rilevato che lo studio prodotto da Menarini non afferma alcunché in termini di capacità della creatina di ridurre il senso di spossatezza. Esso è infatti incentrato sugli effetti della creatina nel miglioramento delle prestazioni fisiche in relazione all’attività in alcuni tipi di sport, tra i quali non rientra il jogging rappresentato nello spot. Il Giurì non ha rilevato profili di denigratorietà o comparazione nei confronti dei prodotti a base di sali che possano assumere rilievo autonomo rispetto a quelli di ingannevolezza.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione.

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