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Il Giurì ha ritenuto ingannevole il claim della pubblicità Idealista “Secondo me numero uno” in quanto la pretesa natura soggettiva di tale espressione può condurre a rendere non verificabile qualunque affermazione di superiorità, anche nel caso in cui vi siano dati oggettivi capaci di identificare una reale situazione di supremazia.
Pronuncia n. 51/2020 del 6/11/2020
Parti Immobiliare.it S.p.A. c. Idealista S.r.l.
Mezzi Tv, internet
Prodotto Portale per annunci immobiliari
Messaggio “Numero uno (secondo me)”
Presidente Gambaro
Relatore Ajani
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti dichiara che limitatamente al filmato diffuso sulle Reti Mediaset, La7 e Sky Group, la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con l’art. 2 del CA e in questi limiti ne ordina cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

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