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Pronuncia n. 1bis-3-4/2018 del 26/01/2018
Parti Vodafone Italia S.p.A.; Wind Tre S.p.A.; Telecom Italia S.p.A. c. Fastweb S.p.A.
Mezzi Tv
Prodotto Servizio telefonico mobile 4G Fastweb
Messaggio “8 Giga – Se sei cliente casa 9,95€ ogni 4 settimane – Contributo SIM 5€ – Chiamate illimitate”
Presidente Gambaro
Relatore Cartella
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata costituisce inosservanza della decisione n. 72-73/2017 del Giurì e dispone che di tale inottemperanza si dia notizia al pubblico mediante estratto da pubblicarsi per una sola volta sul Corriere della Sera.»

Art. 42 – Inosservanza delle decisioni

Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. hanno chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Fastweb S.p.A., in relazione alla diffusione di alcuni messaggi a loro avviso inottemperanti della decisione del Giurì n.72-73/2017, e dunque in contrasto con l’art. 42 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

In particolare, gli spot di 30” (ambientati nella cabina di un aereo e nella seduta di sostegno) e una versione di 15” con alcune variazioni sarebbero stati diffusi oltre i limiti temporali fissati per l’attuazione delle decisioni autodisciplinari.

Il Giurì, verificata l’identità formale e sostanziale degli spot di 30” rispetto a quelli oggetto della precedente decisione, ne ha disposto la cessazione con apposito provvedimento. Con riferimento alla versione di 15” modificata ha invece disposto che il procedimento seguisse la procedura ordinaria.

Di tale spot le parti hanno lamentato che, nonostante l’indicazione in super della data di scadenza dell’offerta e del necessario “contributo SIM 5€” (elementi per i quali era stata accertata la violazione degli artt. 2 e 20 del Codice), tali informazioni non sarebbero concretamente fruibili dal pubblico. Inoltre il messaggio continuerebbe a omettere le informazioni sui costi della prima ricarica e di quello dei giga extra-soglia, a fronte di promesse perentorie quali “Quello che vedi = Quello che paghi. Niente sorprese, niente costi nascosti, niente vincoli di durata”.

Fastweb ha eccepito che, dovendo pianificare la diffusione dello spot nella versione di 15”, ma non avendo ancora a disposizione le motivazioni della decisione n. 72-73/2017, ha scelto di integrare il messaggio con le informazioni che ha ritenuto più idonee per ottemperare al dispositivo. Ha quindi eccepito che il messaggio non violerebbe l’art. 42 del Codice, in quanto non sarebbe sovrapponibile formalmente e sostanzialmente ai precedenti e le modifiche introdotte lo adeguerebbero al dispositivo autodisciplinare.

Il Giurì ha precisato che il dispositivo della decisione n. 72-73/2017 vietava la prosecuzione di tutta la pubblicità di Fastweb, esclusa quella cartellonistica, in quanto tra l’altro in violazione dell’art. 2 del Codice. La scelta di procedere all’interpretazione del dispositivo in assenza della parte motiva di un provvedimento, ha affermato il Giurì, è una scelta dell’inserzionista, su cui ricade il rischio di mala interpretazione.

Nel merito, il Giurì ha ritenuto che l’impianto narrativo, filmico e suggestivo del messaggio contestato sia rimasto invariato rispetto a quello originario, eccetto la variazione sostanziata nella indicazione della data di scadenza dell’offerta e nell’informazione relativa al costo del contributo SIM. Sul piano funzionale, ad avviso del Giurì, mentre il messaggio promette che non ci saranno sorprese né costi nascosti e che ciò che l’utente vede (sullo schermo) è ciò che pagherà, resta nascosto e fonte di sorpresa il costo di attivazione e permane la reticenza relativa all’evenienza dell’extraconsumo di giga. Il messaggio pertanto secondo il Giurì genera come il precedente un inganno sulla assenza di costi non dichiarati.

 

“Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata costituisce inosservanza della decisione 72/73-17 del Giurì e dispone che di tale inottemperanza si dia notizia al pubblico mediante estratto da pubblicarsi per una sola volta sul Corriere della Sera”.

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