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La comunicazione relativa al sito di incontri extraconiugali Gleeden nel programma “Alta infedeltà”, che si basa sul racconto di storie di tradimenti, non è espressamente indicata come di natura promozionale.

Ingiunzione n. 41/21 dell’1/10/21
Nei confronti di Discovery Italia S.r.l.; Blackdivine Limited
Mezzi Internet
Prodotto Sito di incontri extraconiugali Gleeden
Messaggio Il primo sito di incontri extra coniugali pensato dalle donne
Articoli violati 7 – Identificazione della comunicazione commerciale –  

Il Presidente del Comitato di Controllo viste le comunicazioni commerciali relative al sito di incontri “Gledeen”, inserite negli episodi “L’amore è mobile” e “Stile Libero” del programma “Alta Infedeltà” diffuso sulla piattaforma “Discovery Plus” ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in quanto l’inserimento di tale brand nel programma “Alta infedeltà”, che si basa sul racconto di storie di tradimenti, non è espressamente indicato come di natura promozionale.

I protagonisti delle puntate in questione interagiscono in diverse occasioni con il brand, cui sono dedicate esplicite ed evidenti inquadrature volte a promuovere il servizio (si vedono schermate del PC durante la navigazione nel sito Gleeden “Il primo sito di incontri extra coniugali pensato dalle donne”, si vede un cartellone pubblicitario affisso per la strada con in evidenza il claim “Il primo sito di incontri extra coniugali pensato dalle donne”), senza che il pubblico della trasmissione venga informato circa la natura commerciale dell’iniziativa.

Mancano infatti, ad avviso del Comitato, quei necessari accorgimenti volti a rendere chiaramente percepibile dal consumatore la natura pubblicitaria dell’operazione, configurando una violazione dell’art. 7 del Codice. La circostanza che al lancio anche della nuova stagione sia stato comunicato al pubblico che Gleeden è main sponsor della trasmissione non assolve all’obbligo di trasparenza imposto alle comunicazioni commerciali.

È principio consolidato del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale che essa “debba sempre essere riconoscibile come tale” (cfr. art. 7 del Codice). Si tratta di  un principio posto a presidio irrinunciabile della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie, che intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.

 

 

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