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La comunicazione relativa all’integratore Ansia Act induce il pubblico dei consumatori in errore sui reali effetti e risultati ottenibili con l’assunzione del prodotto, che di per sé può unicamente limitarsi a mantenere in buono stato una situazione di partenza sana, non potendo costituire in un intervento risolutivo di condizioni patologiche.

Ingiunzione n. 40/21 del 30/9/21
Nei confronti di F.& F.  S.r.l.
Mezzi Stampa
Prodotto Integratore alimentare
Messaggio I pensieri quotidiani ti schiacciano? Ti senti stressato?
Articoli violati 2 – Comunicazione Commerciale ingannevole -,  23bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici –

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario “I pensieri quotidiani ti schiacciano? Ti senti stressato?”, relativo al prodotto “Ansia Act”, rilevato su Oggi – data copertina 16 settembre 2021 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione Commerciale ingannevole – e 23bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Il messaggio è volto a promuovere un integratore alimentare, attribuendogli un’efficacia che trascende gli effetti riconoscibili a tali prodotti.

Le situazioni per le quali si propone il prodotto pubblicizzato, l’ansia (come risulta chiaramente dalla denominazione stessa dell’integratore “Ansia Act”) e lo stress, infatti, possono essere indice di vere e proprie condizioni patologiche e necessitare come tali di un intervento farmacologico mirato. La comunicazione tende invece a semplificare e a banalizzarle, legandole ai “pensieri quotidiani” relativamente ad esempio ai soldi, al lavoro, la salute e ai sentimenti (richiamati tramite pittogrammi stilizzati), suggerendo la sola assunzione dell’integratore alimentare pubblicizzato come la soluzione (“Lasciati sollevare!”), in quanto conterrebbe olio essenziale di lavanda che favorisce il rilassamento.

La comunicazione pubblicitaria contestata non risulta dunque improntata a quell’indispensabile senso di responsabilità dovuto al tema affrontato, potendo indurre il pubblico dei consumatori in errore sui reali effetti e risultati ottenibili con l’assunzione del prodotto, che di per sé può unicamente limitarsi a mantenere in buono stato una situazione di partenza sana, non potendo costituire in alcun modo un intervento risolutivo.

Occorre, infine, sottolineare che l’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario deve essere valutata non solo per il contenuto dello stesso, ma anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da persone particolarmente sensibili e per questo motivo portate ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse del facile ottenimento di risultati particolarmente ambiti (quali quelli in campo salutistico), con la conseguente amplificazione dei profili di ingannevolezza.

 

 

 

 

 

 

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