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Sotto una finta veste informativa,  i messaggi veicolano contenuti eminentemente pubblicitari, non correttamente identificati come tali.

Ingiunzione n. 39/20 del 7/7/20
Nei confronti di LAPRESSE SpA
Mezzi Sito internet
Prodotto Carte di credito
Messaggio “Carte di credito gratis a Milan: quello che dovresti sapere” “Carte di credito gratis per la gente di Milan. Guarda ora”
Articoli violati 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 7 – Identificazione della comunicazione commerciale

Il Presidente del Comitato di Controllo viste le comunicazioni commerciali “Carte di credito gratis a Milan: quello che dovresti sapere” e “Carte di credito gratis per la gente di Milan. Guarda ora”, rilevate sul sito www.lapresse.it il 7 luglio 2020 ritiene le stesse manifestamente contrarie agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 7 – Identificazione della pubblicità –  del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. I messaggi sono link pubblicitari che rinviano a un sito di confronto tariffe, e sono inseriti in una sezione denominata “Ti potrebbe interessare”, collocata al di sotto degli articoli presenti sul sito di informazione in oggetto. Innanzitutto si rileva che la loro natura promozionale non risulta adeguatamente indicata e che i loro contenuti sono idonei a indurre il pubblico in errore su quanto effettivamente pubblicizzato. Sotto una finta veste informativa, tali messaggi veicolano contenuti eminentemente pubblicitari, non correttamente identificati come tali. I messaggi hanno le sembianze di richiami ad articoli giornalistici, l’identificazione della natura promozionale non risulta sufficiente, non essendo l’indicazione “Ad” posta sulle immagini chiara rispetto a quanto richiesto dall’apposito “Regolamento Digital Chart sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale diffusa attraverso internet”, relativamente ai “recommendation widgets”, la forma di comunicazione commerciale a cui sono ascrivibili i contenuti contestati. Il Regolamento infatti prevede che tali messaggi esplicitino in modo chiaro che l’interfaccia nel complesso considerata contiene contenuti sponsorizzati e che ogni singolo contenuto pubblicitario presente indichi chiaramente che il link è sponsorizzato, nonché il nome o il logo dell’inserzionista. È principio consolidato del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, così come di qualsiasi regolamentazione della comunicazione commerciale, che essa “debba sempre essere riconoscibile come tale” (cfr. art. 7 del Codice). Si tratta di principio posto a presidio irrinunciabile della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie, che intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra informazione e promozione, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati. Sotto diverso profilo, i messaggi promuovendo “carte di credito gratis” senza alcuna specifica e rimandando alla landing page “Spendi Meno” sulla quale non sono esplicitate le condizioni dell’offerta, risultano in contrasto con l’art. 2 del Codice. In ogni caso risulta palesemente decettiva una promessa di gratuità generica in assenza di qualsivoglia precisazione, specie in riferimento ad un prodotto come le carte di credito, il cui rilascio spetta agli istituti di credito, sulla base di determinate garanzie.

 

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