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Il messaggio sui Solari Rilastil Sun System contiene delle le promesse pubblicitarie non supportate dalla documentazione prodotta dall’inserzionista

Ingiunzione n. 18/22 del 6/7/22
Nei confronti di Istituto Ganassini S.p.A.
Mezzi Stampa
Prodotto Solari Rilastil Sun System
Messaggio Molto di più di una fotoprotezione”; “NOVITÀ Allergy 100”
Articoli violati 2 – Comunicazione commerciale ingannevole –; 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale 

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario “Fotoprotezione dermatologica Sun System, molto più di una fotoprotezione”- Rilastil, rilevato sul Corriere della Sera dell’11 maggio 2022 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale Ingannevole – e 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, poiché quanto dedotto dall’inserzionista in seguito alla richiesta del Comitato di Controllo, formulata in data 25/5/2022 e intesa a verificare, ai sensi degli artt. 6 e 32 CA, l’asserita efficacia dei prodotti pubblicizzati, non è stato ritenuto idoneo a supportare le promesse pubblicitarie.

Il messaggio, ad avviso dell’organo di controllo, è suscettibile di indurre in errore il pubblico dei consumatori in merito all’azione dei prodotti pubblicizzati, per i quali si afferma “Molto di più di una fotoprotezione” e in particolare per il fluido “NOVITÀ Allergy 100”, che può essere inteso come uno schermo totale per i soggetti allergici.

Quanto prodotto non giustifica, infatti, le affermazioni del messaggio e soprattutto non fornisce dimostrazione al claim “Allergy 100” che in assenza di chiarimenti risulta fuorviante per il pubblico dei consumatori. È noto infatti che il fattore di protezione massimo per un prodotto solare è 50+, definito come protezione molto alta. L’indicazione “100” in un messaggio che si riferisce alla fotoprotezione risulta pertanto fuorviante. Anche qualora venisse inteso come una protezione totale per le pelli allergiche, o sensibili, non sarebbe ammesso dalla normativa europea. Il prodotto, infatti, come si legge sull’etichetta – lozione protettiva, è a tutti gli effetti un prodotto solare in cui viene vantata una protezione dai raggi UVA e UVB ad ampio spettro e, contrariamente a quanto previsto per i prodotti solari, non è indicato il fattore di protezione né in termini numerici né con l’indicazione bassa – media – alta – molto alta.

Sulla base della documentazione prodotta l’SPF misurato del prodotto in questione, è superiore a 100. Tuttavia, pur presentando un SPF così alto, la normativa europea non permette di indicare un fattore di protezione 100 e, in base alla Raccomandazione 2006/647 della Commissione Europea, per i prodotti per la protezione solare non dovrebbero essere utilizzate indicazioni che lascino supporre una protezione del 100 % dai raggi UV.

Inoltre, anche l’immagine che mostra i due prodotti pubblicizzati, in cui sono evidenziati i numeri 50 e 100, contribuisce a far intendere che il numero 100 sia riferito all’SPF.

D’altro canto il numero 100, inteso come efficacia totale, non può essere giustificato né in relazione al fattore di protezione, né in relazione alla protezione delle pelli allergiche.

Si segnala, infine, che nei test relativi alla determinazione del fattore di protezione, si fa riferimento al prodotto RILASTIL ULTRA PROTECTOR 100  e non al prodotto RILASTIL ALLERGY 100, oggetto del messaggio.

Secondo costante giurisprudenza autodisciplinare, il mancato assolvimento dell’onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute e determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse.

 

 

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