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Lo spot relativo a Vagisil Incontinence Care veicola affermazioni che non possono essere riferite a un prodotto cosmetico, al quale non può essere attribuita alcuna funzione rispetto alle irritazioni.

Ingiunzione n. 16/22 del 30/6/22
Nei confronti di Combe Italia S.r.l.
Mezzi TV
Prodotto Vagisil Incontinence Care
Messaggio alleviare le irritazioni in 24 ore”; “rimuove gli agenti irritanti
Articoli violati 2 – Comunicazione commerciale ingannevole –; 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale 

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il telecomunicato relativo ai prodotti Vagisil Incontinence Care, rilevato sulle reti Mediaset nel mese di maggio 2022 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale Ingannevole – , 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale – e 3 – Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche, dati statistici –  del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, poiché quanto dedotto dall’inserzionista in seguito alla richiesta del Comitato di Controllo, formulata in data 6 giugno 2022 e intesa a verificare ai sensi degli artt. 6 e 32 CA l’asserita efficacia dei prodotti pubblicizzati, non è stato ritenuto idoneo a supportare le promesse pubblicitarie.

Il telecomunicato prospetta l’efficacia della linea Vagisil Incontinence come in grado di “alleviare le irritazioni in 24 ore”, che non trova supporto nella documentazione scientifica prodotta e non può comunque essere riferita a un prodotto cosmetico, al quale non può essere attribuita alcuna funzione rispetto alle irritazioni.

Del pari la scritta che compare sulle confezioni “rimuove gli agenti irritanti”, visibile a video, non risulta accettabile in relazione a un cosmetico che non può svolgere alcun tipo di azione verso gli agenti irritanti; una tale azione verrebbe classificata alla stregua di un’azione curativa del prodotto che non può essere attribuita ai cosmetici.

Infine il telecomunicato presenta i prodotti pubblicizzati riferendo in termini assoluti i risultati di una indagine secondo la quale “Tra noi donne una su due ha perdite di urina quando ride”, senza tuttavia citarne la fonte e quindi consentire al consumatore di apprezzarne il contenuto e la validità, come previsto dall’art. 3 del Codice.

Secondo costante giurisprudenza autodisciplinare, il mancato assolvimento dell’onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute e determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse.

 

 

 

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