| Ingiunzione | n. 13/26 del 27/05/2026 |
| Nei confronti di | Sector Alarm Italy Srl |
| Mezzi | TV |
| Prodotto | Sector Alarm |
| Messaggio | “sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa pronta a intervenire in pochi secondi per ogni urgenza” |
| Articoli violati | 2 – Comunicazione Commerciale ingannevole |
Il Presidente del Comitato di Controllo visto il telecomunicato relativo a Sector Alarm diffuso sulle reti RAI nel mese di maggio 2026 ritiene lo stesso manifestamente contrario all’art. 2 – Comunicazione Commerciale ingannevole- del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Il telecomunicato, infatti, nel promuovere i servizi di intervento “Sector Alarm” a seguito di allarmi per fumo, perdite d’acqua e altre emergenze domestiche, attraverso una costruzione narrativa piacevole e accattivante, risulta suscettibile – anche in ragione delle informazioni omesse – di indurre il consumatore in errore circa le effettive caratteristiche del servizio offerto in abbonamento mensile.
La voce fuori campo, sulle note di una canzone famosa riadattata per l’occasione, rassicura il pubblico affermando che, al verificarsi degli incidenti rappresentati nello spot, quali ad esempio principi d’incendio o perdite d’acqua, intervenga “Sector Alarm” il “sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa pronta a intervenire in pochi secondi per ogni urgenza”. Il messaggio attribuisce quindi all’inserzionista un ruolo diretto non solo nella gestione, ma anche nella risoluzione delle emergenze, impressione che viene ulteriormente rafforzata dalle immagini che, seppure nel contesto enfatizzato del messaggio, mostrano operatori con maglia rossa e logo “Sector Alarm”, i quali intervengono personalmente per fronteggiare le situazioni rappresentate.
In realtà, il servizio – fornito tramite un abbonamento mensile – consiste nell’attivazione della centrale operativa, che “in pochi secondi”, contatta il cliente affinché intervenga direttamente oppure, previa verifica della situazione, allerta soggetti terzi competenti, quali vigili del fuoco o personale sanitario.
Tutte queste necessarie indicazioni per comprendere realmente l’effettiva natura del servizio offerto sono relegate in un super affollato di scritte che compare a video con un corpo del carattere talmente ridotto da risultare del tutto illeggibile, essendo faticoso comprenderlo persino con il fermo immagine.
L’organo di controllo, dunque, non può che rilevare come la comunicazione pubblicitaria in oggetto sia nella sua suggestività irrispettosa del principio di correttezza previsto dalle norme autodisciplinari, profilandosi omissiva ed ambigua, fino a concretizzarsi in un c.d. primo aggancio del consumatore. Quest’ultimo, infatti, viene attratto dalla prospettazione di un’offerta suscettibile di un ridimensionamento nella fase successiva del rapporto con l’inserzionista, quando invece la comunicazione pubblicitaria, come costantemente affermato dal Giurì, deve essere completa di per sé, prescindendo dai rapporti che si possono instaurare in un secondo momento.
Consulta tutte le decisioni iscrivendoti all’Archivio IAP