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Le comunicazioni Sisal Tipster producono un effetto promozionale nei confronti della piattaforma di scommesse

Ingiunzione n. 22/26 del 7/07/2026
Nei confronti di Sisal Italia Spa
Mezzi TV
Prodotto Sisal Tipster
Messaggio “My combo Sisal Tipster”
Articoli violati 1- Lealtà della comunicazione commerciale

Il Presidente del Comitato di Controllo visti i messaggi pubblicitari relativi a Sisal Tipster diffusi sulla piattaforma DAZN in occasione dei mondiali di calcio nel mese di giugno 2026 ritiene gli stessi manifestamente contrari all’art. 1 – Lealtà della comunicazione commerciale– del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

SISAL Tipster (www.sisaltispter.it) è una social community che si presenta come dedicata alle informazioni sportive. Letteralmente il “Tipster” è colui che fornisce suggerimenti o previsioni sulle scommesse sportive e infatti nella community si analizzano diversi eventi con statistiche, informazioni per prevedere l’esito di un evento sportivo attraverso le varie “Combo”, come si può vedere sul profilo Instagram. Sisal Tipster è anche partner ufficiale del FANTACALCIO, il gioco a pronostico basato sul calcio in cui ogni partecipante crea una propria squadra virtuale composta da calciatori reali, che si sfidano in un campionato parallelo (che rappresenta un gruppo chiuso) accumulando punti in base alle prestazioni reali dei propri atleti sul campo (secondo la pagella partita dei calciatori reali scelti).

SISAL Tipster (www.sisal.it) è la community di social betting di Sisal, per condividere le giocate su tutti gli eventi sportivi, prendere ispirazione da quelle degli altri, ottenere punti SISAL e TIPSTER REWARDS se altri utenti rigiocano i tuoi pronostici che possono essere convertiti in euro ed essere giocati. Secondo la normativa vigente che come è noto impone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, la piattaforma SISAL Tipster non può essere oggetto di pubblicità. I messaggi in questione di riferiscono a Sisal Tipster, di quale si stia parlando non è del tutto evidente. Il dubbio è legittimo, poiché entrambe le iniziative hanno la stessa denominazione ed entrambe riguardano il mondo delle scommesse sportive. Si tratta di analogie che creano un immediato collegamento tra le due.

I messaggi contestati propongono peraltro delle COMBO, termine tecnico utilizzato nel linguaggio delle scommesse per indicare giocate che combinano due o più pronostici in un unico esito. Il protagonista fornisce indicazioni sulle MY COMBO di Sisal Tipster, tali messaggi vengono veicolati sulla piattaforma DAZN durante le partite dei Mondiali attualmente in corso negli Stati Uniti.

Ad avviso del Comitato di Controllo, tali comunicazioni producono un effetto promozionale nei confronti della piattaforma di scommesse, alla quale il consumatore è naturalmente portato ad associare il messaggio.

L’utilizzo della stessa denominazione (“SISAL TIPSTER”), dello stesso linguaggio tecnico e dello stesso contesto di riferimento rafforza il richiamo al servizio di gioco e ne incrementa la riconoscibilità. La promozione di un contenuto formalmente lecito finisce, nella percezione del pubblico, per costituire una forma di pubblicità indiretta di un’attività, che viene richiamata in modo immediato, la cui promozione è invece vietata dalla normativa vigente. Ne consegue che la promozione dell’iniziativa “Sisal Tipster community social” perde il proprio carattere neutro, assumendo un effetto promozionale immediatamente evocativo dell’attività della piattaforma di social betting di Sisal, eludendo il divieto di pubblicità.

Tale effetto, ad avviso del Comitato di Controllo, è incompatibile con la ratio del divieto di pubblicità del gioco con vincita in denaro, che mira a impedire non solo le forme di promozione diretta, ma anche quelle comunicazioni che, attraverso richiami, associazioni o collegamenti immediatamente percepibili dal pubblico, favoriscono la diffusione e l’attrattività delle piattaforme di scommesse e si pone in quanto tale in contrasto con l’art. 1 del Codice di autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Tale clausola generale impone che la pubblicità sia “onesta, veritiera e corretta” e viene in questione ogni qualvolta vi siano elementi nel messaggio che possano gettare discredito sulla pubblicità, come la circostanza determinante di contravvenire a un divieto legislativo.

 

 

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