Newsletter

La natura promozionale della comunicazione Calzedonia relativa a Intimissimi non risulta esplicitata, in violazione dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina.

Ingiunzione n. 2/24 del 15/2/24
Nei confronti di Calzedonia Spa
Mezzi Social network
Prodotto Intimissimi
Messaggio I miei momenti felici, resi speciali da @intimissimiofficial super contenta di mostrarvi la collezione per San Valentino #Intimissimi #intimissimigirls
Articoli violati Art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale  

 

Il Presidente del Comitato di Controllo vista la comunicazione commerciale sotto forma di reel “I miei momenti felici, resi speciali da @intimissimiofficial super contenta di mostrarvi la collezione per San Valentino #Intimissimi #intimissimigirls”, rilevata sull’account Instagram @XXX in data 8 febbraio 2024 ritiene la stessa manifestamente contraria all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Nel reel in questione si vede l’influencer XXX che indossa alcuni capi del marchio ‘Intimissimi’.

Si tratta di una comunicazione che veicola un contenuto eminentemente promozionale, ma tale circostanza non risulta esplicitata, non consentendo agli utenti di riconoscere in modo immediato la natura del video.

Il solo rimando all’account ufficiale dell’azienda @intimissimiofficial non può essere considerato, ad avviso del Comitato di Controllo, elemento idoneo a rendere inequivocabile l’identificazione di tale contenuto come frutto di un accordo di natura commerciale con l’inserzionista.

Simili modalità non rientrano tra quelle previste dal Regolamento “Digital Chart”, richiamato nel Codice, che indica gli accorgimenti da adottare nelle forme di endorsement affinché risulti soddisfatto il requisito della immediata riconoscibilità dei contenuti promozionali.

Il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, affinché la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.

 

 

 

Consulta tutte le decisioni iscrivendoti all’Archivio IAP

Torna all’elenco delle decisioni

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50