| Ingiunzione | n. 23/26 del 21/07/2026 |
| Nei confronti di | Aquaviva Italia Srl |
| Mezzi | Stampa |
| Prodotto | UROCYST Active |
| Messaggio | “azione immediata”; Prevenzione e gestione del benessere delle vie urinarie” |
| Articoli violati | 2 – Comunicazione Commerciale ingannevole – 23 bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici – |
Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario “Per il benessere urinario”, relativo all’integratore alimentare ‘UROCYST Active’, rilevato su Starbene il 1° luglio 2026 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 23 bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, poiché induce il pubblico ad attribuire all’integratore alimentare pubblicizzato caratteristiche ed effetti che non gli sono riconoscibili.
Come è noto, e come il Giurì ha avuto modo di affermare in diverse occasioni, gli integratori alimentari possono vantare effetti specifici solo se i componenti sono stati validati sul piano scientifico da EFSA, l’Autorità per la sicurezza alimentare. Tale ipotesi non è configurabile nel caso in questione, dato che il claim per il mannosio sul benessere delle vie urinarie è stato espressamente bocciato da EFSA e non risultano claim accettati per mirtillo rosso e inulina, quest’ultima in relazione al mantenimento in buono stato della flora batterica intestinale
Ciò basterebbe a considerare la comunicazione in questione non in linea con il disposto degli artt. 2 e 23 bis del Codice di Autodisciplina, ma ulteriori profili richiedono attenzione. Non è dato comprendere in cosa consista il vanto di una “azione immediata”, considerando che nessuno degli ingredienti presenti nel prodotto può vantare un effetto di natura terapeutica che porti ad un più o meno rapido “sollievo”.
D’altra parte, anche il concetto di “prevenzione” (“Prevenzione e gestione del benessere delle vie urinarie”), come il precedente che implicava un’azione terapeutica, non può essere riferito all’azione di un integratore alimentare che può unicamente vantare un’azione di mantenimento dei normali processi fisiologici (laddove espressamente riconosciuta in relazione ai componenti del prodotto).
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