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Il post dell’integratore D Mannosio non può vantare azioni in situazioni alterate o garantire un’attività di rinforzo in ottica preventiva

Ingiunzione n. 26/25 del 11/09/2025
Nei confronti di YELLOW PEOPLE LAB Srl
Mezzi social network
Prodotto Dimann D-Mannosio
Messaggio “valido supporto per il benessere delle vie urinarie”
Articoli violati 2 – Comunicazione commerciale ingannevole –  23 bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici –  

Il Presidente del Comitato di Controllo vista la comunicazione commerciale sotto forma di reel “#ADV Cistite in estate:
ostacola un nuovo episodio con il D-Mannosio, uno zucchero semplice e naturale che supporta il benessere delle vie urinarie.
Dimann Puro contiene D-Mannosio puro al 100%, estratto da betulla (la fonte di maggiore qualità), senza additivi! Portalo sempre con te
@dimann_official #dimann #cistite”, rilevata sull’account Instagram @XXX in data 17 luglio 2025 ritiene la stessa manifestamente contraria agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 23 bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, poiché la narrazione induce il pubblico ad attribuire all’integratore alimentare pubblicizzato caratteristiche ed effetti che non gli sono riconoscibili.

Il contenuto diffuso sul profilo social della dott.ssa XXX mostra la farmacista che affronta il tema della cistite. Il contenuto è correttamente dichiarato come pubblicità con un ben visibile #ADV e il tag alla pagina su Instagram dell’azienda. La dottoressa prospetta indicazioni sull’assunzione dell’integratore pubblicizzato quale “valido supporto per il benessere delle vie urinarie”. Come è noto, tuttavia, e come il Giurì ha avuto modo di affermare in diverse occasioni, gli integratori alimentari possono vantare effetti specifici solo se i componenti sono stati validati sul piano scientifico da EFSA, l’Autorità per la sicurezza alimentare. Tale ipotesi non è configurabile nel caso in questione, dato che il claim per il mannosio sul benessere delle vie urinarie (in combinazione con il cranberry) è stato espressamente bocciato da EFSA.

Ciò basterebbe a considerare la comunicazione non in linea con il disposto degli artt. 2 e 23 bis del Codice di Autodisciplina, ma un ulteriore profilo richiede attenzione. La protagonista, infatti, concentra la propria comunicazione sul concetto di “prevenzione”, per la quale occorre “avere gli strumenti giusti” come viene suggerito l’integratore pubblicizzato.  La comunicazione commerciale relativa agli integratori alimentari può unicamente vantare un’azione di mantenimento dei normali processi fisiologici (laddove espressamente riconosciuta in relazione ai componenti del prodotto), senza poter riferire azioni in situazioni alterate o garantendo un’attività di rinforzo in ottica preventiva.

 

 

 

 

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