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I post Mondelez Italia Srl veicolano contenuti promozionali relativi ai biscotti Oreo che non risultano espliciti e riconoscibili dal pubblico.

Ingiunzione n. 52/20 del 22/10/20
Nei confronti di Mondelez Italia Srl
Mezzi Social network
Prodotto Biscotti Oreo
Messaggio “#liberailtuostileOreoincucina”
Articoli violati 7 – Identificazione della comunicazione commerciale  

Il Presidente del Comitato di Controllo viste le comunicazioni commerciali relative a “Oreo Italia”, diffuse attraverso diversi account Instagram, quali ad esempio: @xxx; @xxx; @xxx; @xxx; @xxx; @xxx; @xxx, rilevate tra il 14 e il 19 ottobre 2020 ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

I contenuti in questione mostrano le foto di vari dessert preparati sulla base di ricette che prevedono l’utilizzo dei biscotti Oreo e hanno tutti la medesima impostazione, in quanto nella descrizione della foto presentano il dolce realizzato come risultato di ricette illustrate nelle stories. Si tratta di comunicazioni che veicolano un contenuto eminentemente promozionale dei prodotti e del brand indicato, che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico.

Il solo tag all’account dell’azienda @oreo_italia e gli l’hashtag #oreoitalia, e #liberailtuostileOreoincucina non possono essere considerati, ad avviso del Comitato di Controllo, elementi idonei a rendere inequivocabile l’identificazione di tali contenuti come frutto di un accordo di natura commerciale con l’inserzionista.

Essi infatti non rientrano tra le modalità previste dal Regolamento “Digital Chart”, richiamato nel Codice, che  indica gli accorgimenti da adottare nelle forme di endorsement affinché risulti soddisfatto il requisito della immediata riconoscibilità dei contenuti promozionali.

Il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.

 

 

 

 

 

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