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Pronuncia n. 64-56/2018 del 10/07/2018
Parti Vodafone Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. c. Iliad Italia S.p.A.
Mezzi Tv, internet, affissioni
Prodotto Offerta telefonica Iliad
Messaggio Scegli la verità, scegli Iliad” – “#RivoluzioneIliad” – “30 giga in 4G+, minuti e SMS illimitati, a 5 euro e 99 al mese. Per sempre. E per davvero.
e istanza riconvenzionale
Parti Iliad Italia S.p.A. c. Telecom Italia S.p.A.
Mezzi Internet
Prodotto Dispositivo ‘TIM Hub 4G
Messaggio Il prodotto TIM che ti permette di accedere alla rete mobile 4GPlus di TIM ovunque ti trovi” – “Grazie alla rete TIM 4GPlus, TIM HUB 4G ti offre un’esperienza di navigazione ottimale fino a 260 Mega!
Presidente Gambaro
Relatore Reale
Dispositivo«Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara in riferimento alla comunicazione di Iliad contestata da Telecom e da Vodafone che essa è in contrasto con l’art. 2 CA nella parte in cui promette una copertura in 4G plus e sia in ulteriore contrasto con la stessa norma nella parte in cui omette di indicare chiaramente i costi di attivazione ed i limiti in caso di uso delle reti europee ed in questi limiti ne ordina la cessazione. Circa la riconvenzionale di Iliad nei confronti di Telecom il Giurì ritiene che il messaggio contestato sia in contrasto con l’art. 2 CA limitatamente alla frase “ovunque ti trovi” ed in questi limiti ne ordina la cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Vodafone Italia S.p.A. (di seguito: Vodafone) e Telecom Italia S.p.A. (di seguito: Telecom) hanno chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Iliad Italia S.p.A. (di seguito: Iliad), in relazione alla campagna diffusa da quest’ultima per promuovere la propria offerta di servizi di telecomunicazioni, ritenendola in contrasto con gli artt. 2, 14 e 20 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Lo spot televisivo si caratterizza per la successione di immagini accompagnate dal susseguirsi delle scritte “vero” e “falso” volte a suscitare nello spettatore la sensazione di dubbio circa l’autenticità delle situazioni rappresentate. Lo speaker afferma: “Scegli la verità, scegli Iliad” e viene presentata l’offerta “30 GB in 4G+, Minuti e SMS illimitati 5,99 € al mese per sempre…per davvero!”.

Ad avviso delle istanti, i messaggi sarebbero ingannevoli in quanto, a fronte di un’offerta allettante, non informerebbero i consumatori sui costi extra-soglia del traffico internet promesso e non indicherebbero in modo chiaro che la tecnologia 4G+ non è ovunque disponibile. Ulteriori profili di ingannevolezza riguarderebbero le condizioni di fruibilità del roaming in ambito europeo, in quanto non tutti i 30 GB offerti sarebbero utilizzabili all’estero, ma solo 2. L’offerta prevede poi un costo di attivazione pari a 9,90 euro, indicato nei messaggi solo in note che non sarebbero facilmente leggibili, e prevede altresì la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, circostanza che renderebbe falsa la promessa “Per sempre”. Inoltre, in contrasto con l’art. 20 del Codice, non si preciserebbe in modo chiaro che l’offerta è riservata solo al primo milione di utenti. Infine lo spot sarebbe denigratorio nei confronti dei concorrenti, in quanto la contrapposizione “vero” – “falso” e la riconduzione a Iliad di un primato di verità e trasparenza, farebbe ricadere le offerte dei competitors nel “falso” e nella “non trasparenza”.

Iliad ha eccepito che in quanto nuovo operatore di rete mobile in Italia avrebbe inteso presentarsi in modo differente rispetto agli standard del mercato di riferimento, con un’offerta semplice, a un prezzo contenuto ed elevati volumi mensili di traffico, chiamate e sms. Quanto ai costi extra-soglia, Iliad precisa che essi non verrebbero applicati in automatico, ma dopo il consenso esplicito dell’utente, che sarebbe tempestivamente informato. Peraltro il superamento del limite di un’offerta di 30 GB di traffico dati, a fronte di un consumo medio in Italia pari a 2,76 GB, si ridurrebbe a un’ipotesi marginale. In relazione alla censura mossa relativamente alla copertura, Iliad ha eccepito che, potendo fruire di una parte delle infrastrutture di Wind 3, sarebbe legittimata ad affermare di poter fornire un servizio con copertura 4G+. La copertura sarebbe verificabile sul sito internet, oltre ad essere presente nei messaggi la precisazione “4G+ ove disponibile”, concetto che sarebbe agevolmente comprensibile dall’utente medio. L’offerta non costituirebbe inoltre una promozione ai sensi dell’art. 20 del Codice, non essendo quello promesso un prezzo più favorevole rispetto ad un prezzo “base” per un determinato periodo. Il limite del milione di utenti sarebbe una circostanza oggettiva e non modificabile, dunque non assimilabile ad alcun escamotage del tipo “fino a esaurimento scorte”. I messaggi non sarebbero inoltre denigratori nei confronti dei concorrenti, che in alcun modo sarebbero identificati. Iliad ha contestato altresì che lo spot possa essere inteso nel senso che il tetto dei 30 GB al mese sia riferito anche al traffico telefonico all’interno dell’UE. Infine, il costo di attivazione sarebbe chiaramente indicato e il fatto che nelle condizioni generali Iliad abbia inserito una garanzia contrattuale espressa sulla stabilità delle condizioni applicate “Per sempre” farebbe cadere anche la censura mossa al riguardo.

Iliad ha presentato domanda riconvenzionale nei confronti di Telecom per alcuni claim diffusi sul proprio sito internet e relativi all’apparato “TIM Hub 4G”: “Il prodotto TIM che ti permette di accedere alla rete mobile 4GPlus di TIM ovunque ti trovi” e “Grazie alla rete TIM 4GPlus, TIM Hub 4G ti offre un’esperienza di navigazione ottimale fino a 260 Mega!”. Tali affermazioni, ad avviso di Iliad, indurrebbero l’utente a ritenere che la copertura della rete 4GPlus sia fruibile sul 100% del territorio nazionale, cosa allo stato non ancora possibile.

Telecom ha eccepito che il messaggio contestato si riferisce ad un modem wi-fi portatile e dunque il claim “ovunque ti trovi” si riferirebbe alla portabilità fisica del modem e non alla possibilità di fruire della rete 4G+ senza limitazioni di copertura territoriale.

Il Giurì in relazione ai messaggi contestati da Vodafone e Telecom ha rilevato alcuni profili di contrarietà all’art. 2 del Codice. Iliad anzitutto secondo il Giurì non ha dimostrato di poter garantire un’effettiva copertura del servizio con la tecnologia 4G+. Non vengono chiariti i limiti di fruibilità di tale tecnologia, sia sotto il profilo geografico che tecnico. Il Giurì non ha ritenuto sufficiente a tal fine l’indicazione “ove disponibile” contenuta nelle note. Inoltre secondo il Giurì nella campagna non si indica con chiarezza il costo di attivazione del servizio, essendo un costo ineliminabile e che non corrisponde a quello enfatizzato. I messaggi possono altresì far intendere all’utente medio che il bundle di 30 Giga mensile sia utilizzabile anche all’interno dell’Unione europea, mentre in realtà egli all’estero ha a disposizione solamente 2 giga di traffico. Essendo la campagna diffusa a ridosso delle ferie estive ed essendo il consumatore medio a conoscenza del divieto imposto dal regolamento UE di applicare tariffe diverse su territorio nazionale ed europeo, l’utente potrebbe essere indotto, ad avviso del Giurì, a ritenere di disporre anche all’estero di un volume di traffico dati così elevato. Dunque anche sotto questo profilo il messaggio è in contrasto con l’art. 2. Il Giurì non ha invece ravvisato profili di decettività per quanta i riguarda i costi extra-soglia: nel caso in questione infatti, il Giurì ha rilevato che il bundle di 30 GB al mese ha una dimensione quantitativa tale per cui è ragionevole attendersi che lo scaricamento di dati superiore a tale soglia sia estraneo alla fisiologia dell’utente medio, così come è ragionevole pensare che questi possa ben configurarsi che oltre una soglia tanto elevata siano previsti costi aggiuntivi. Il Giurì non ha altresì ritenuto che la pubblicità in esame sia contraria all’art. 20, in quanto la definizione di “promozione” non coincide con la sola e unica offerta prospettata da un operatore che si sta affacciando sul mercato italiano della telefonia. La specifica “Dedicata al primo milione di utenti” non indica ad avviso del Giurì la scadenza dell’offerta, ma designa l’ambito di applicazione della stessa.

Infine, il Giurì non ha ravvisato un carattere denigratorio della pubblicità Iliad, non avendo riscontrato nei messaggi richiami screditanti, neppure indiretti, nei confronti degli operatori concorrenti.

Con riferimento alla domanda riconvenzionale di Iliad, il Giurì ha ritenuto che l’espressione “ovunque ti trovi” contenuta nel messaggio contestato si presti a essere intesa dal consumatore nel senso che l’apparato di TIM permette l’accesso alla rete mobile 4GPlus di TIM su tutto il territorio nazionale, senza chiarire debitamente che tale possibilità è condizionata all’effettiva disponibilità della copertura con la tecnologia 4G+ nel luogo in cui il consumatore stesso fisicamente si trova.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara in riferimento alla comunicazione di Iliad contestata da Telecom e da Vodafone che essa è in contrasto con l’art. 2 CA nella parte in cui promette una copertura in 4G plus ed è in ulteriore contrasto con la stessa norma nella parte in cui omette di indicare chiaramente i costi di attivazione ed i limiti in caso di uso delle reti europee ed in questi limiti ne ordina la cessazione.

Circa la riconvenzionale di Iliad nei confronti di Telecom, il Giurì ritiene che il messaggio contestato sia in contrasto con l’art. 2 CA limitatamente alla frase “ovunque ti trovi” ed in questi limiti ne ordina la cessazione.

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