Newsletter

Pronuncia n. 9/2019 del 04/06/2019
Parti Comitato di Controllo c. Easybusiness 24 S.r.l.
Mezzi Tv
Prodotto Crema anti-età ‘JV06 Antiaging Filler Cream di Luxury Life 77’
Messaggio “grazie all’azione dell’acido ialuronico riproduce l’effetto filler e dona compattezza al viso”
Presidente e Relatore Di Cataldo
Dispositivo ««Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità in esame è contraria all’art. 2 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Il testo completo è disponibile nell’Archivio previa registrazione

Torna all’elenco delle decisioni

Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di EASYBUSINESS 24 S.r.l. (di seguito: Easybusiness), in relazione al telecomunicato relativo al prodotto “JV06 Antiaging Filler Cream” di “Luxury Life 77”, ritenendolo in contrasto con gli artt. 2 e 23 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Ad avviso del Comitato, la documentazione prodotta dall’inserzionista non sarebbe idonea, ai sensi dell’art. 6 del Codice, a supportare la veridicità delle promesse pubblicitarie, con riferimento alla vantata azione “grazie all’azione dell’acido ialuronico riproduce l’effetto filler e dona compattezza al viso”. Quanto fornito riguarda, infatti, l’efficacia di un singolo componente del prodotto pubblicizzato, circostanza che non consentirebbe di estendere automaticamente tale efficacia al prodotto finito, posto che numerosi altri fattori potrebbero influenzarla. Inoltre il messaggio veicolerebbe un’impropria rappresentazione dell’efficacia “prima/dopo”, che non sarebbe corretta né da un punto di vista tecnico, in quanto non tiene conto della variabilità della risposta individuale al trattamento, né da quello comunicazionale, perché sarebbe enfatica e illusoria.

Easybusiness ha eccepito che le caratteristiche del prodotto pubblicizzato sarebbero supportate da valida documentazione scientifica e ha fornito ulteriore materiale relativamente al principio attivo del prodotto, che porterebbe ad una diminuzione della profondità delle rughe e a un aumento dell’elasticità della pelle. Ad avviso di Easybusiness inoltre il pubblico medio di simili messaggi sarebbe informato e consapevole della variabilità di risposta a qualsiasi trattamento cosmetico e che dunque non sarebbe immaginabile che non capisse che quello illustrato nel “prima-dopo” non può che essere il miglior risultato raggiungibile.

Il Giurì ha ritenuto che Easybusiness non abbia fornito adeguata documentazione a supporto delle promesse pubblicitarie, posto che la prova ex art. 6 del Codice non può essere prodotta allegando che il prodotto contiene un componente rispetto al quale il claim sarebbe, in tesi, comprovatamente coerente. Infatti, ha osservato il Giurì, comportamento, effetto, efficacia del componente possono essere influenzati e modificati dalla incorporazione con altri nel prodotto finale. La regola di onestà e correttezza, ha osservato inoltre il Giurì, presuppone che l’inserzionista abbia verificato e/o testato le caratteristiche prestazionali del prodotto secondo gli standards condivisi nello specifico settore e che, poi, si strutturi e costruisca il messaggio pubblicitario in coerenza con quanto così acquisito. L’inserzionista deve perciò disporre di quanto necessario per soddisfare la richiesta inoltrata, ai sensi dell’art. 6 del Codice, già nel momento in cui diffonde la pubblicità.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità è contraria all’art. 2 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50