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Pronuncia n. 72-73/2017 del 19/12/2017
Parti Vodafone Italia S.p.A.; Wind Tre S.p.A.; Telecom Italia S.p.A. (interveniente) c. Fastweb S.p.A.
Mezzi Tv, internet, affissioni
Prodotto Servizio telefonico mobile 4G Fastweb
Messaggio Con il mobile 4G di Fastweb, quello che vedi è quello che paghi. Se hai Fastweb a casa 8 Giga, chiamate illimitate a 9 euro e 95” – “quello che vedi = quello che paghi” – “niente sorprese – niente costi nascosti – niente vincoli di durata” – “8 Giga – 9,95€ ogni 4 settimane – Chiamate illimitate” – “Il 68% degli italiani dichiara di pagare per servizi che non ha richiesto. Fonte: Reputation Institute – Telco Survey 2017
Presidente Gambaro
Relatore Cartella
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che a) tutta la pubblicità esaminata viola l’art. 20 CA, b) tutta la pubblicità esaminata con l’eccezione della cartellonistica, viola l’art. 2 CA, c) gli spot diffusi nel canale social e gli screenshot presenti sul sito di Fastweb violano l’art. 14 CA, d) non è in contrasto con l’art. 14 lo spot ambientato nella cabina dell’aereo di cui ai documenti 3 Vodafone e 1 Wind, e) l’informazione relativa al risultato dell’indagine del Reputation Institute viola l’art. 3 CA e nei detti limiti ne ordina la cessazione. Dispone la pubblicazione dell’estratto della presente decisione ex art. 40 CA per una sola volta sul Corriere della Sera.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Art. 3 – Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche, dati statistici

Art. 14 – Denigrazione

Art. 20 – Vendite speciali

Art. 40 – Pubblicazione delle decisioni

Data la particolare lunghezza e complessità della pronuncia, si riporta esclusivamente il dispositivo del Giurì. Su richiesta può essere fornita la versione integrale della pronuncia.

«Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che a) tutta la pubblicità esaminata viola l’art. 20 CA, b) tutta la pubblicità esaminata con l’eccezione della cartellonistica, viola l’art. 2 CA, c) gli spot diffusi nel canale social e gli screenshot presenti sul sito di Fastweb violano l’art. 14 CA, d) non è in contrasto con l’art. 14 lo spot ambientato nella cabina dell’aereo di cui ai documenti 3 Vodafone e 1 Wind, e) l’informazione relativa al risultato dell’indagine del Reputation Institute viola l’art. 3 CA e nei detti limiti ne ordina la cessazione. Dispone la pubblicazione dell’estratto della presente decisione ex art. 40 CA per una sola volta sul Corriere della Sera.»

 

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