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Pronuncia n. 48/2017 dell’11/07/2017
Parti Vodafone Italia S.p.A. c. Wind Tre S.p.A.
Mezzi Tv, Internet
Prodotto Offerta ‘#TheWindUnlimited
Messaggio “Internet illimitato
Presidente Di Cataldo
Relatore Leonini
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata con l’istanza introduttiva del presente procedimento è in contrasto con l’art. 2 del Codice  di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.»

 

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Vodafone Italia S.p.A. (di seguito: Vodafone) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Wind Tre S.p.A. (di seguito: Wind), in relazione alla campagna pubblicitaria “#TheWindUnlimited”, consistente in uno spot televisivo, un messaggio presente sulla homepage del sito Wind e due post su Facebook, ritenendola in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Lo spot, diffuso in due versioni da 15” e 30”, ha per protagonista lo showman Fiorello che si agita in varie circostanze urlando “Lo devono sapere tutti”, “è tutto illimitato”, mentre lo speaker afferma che “Con Wind Internet è illimitato. Scegli All Inclusive, hai chiamate illimitate e 5 GIGA Full Speed”, mentre sullo schermo compare la scritta “Superati i Giga full speed, utilizzabili alla massima velocità disponibile, continui a navigare fino a max 128 kbps”. Il messaggio sul sito riporta l’indicazione #THEWINDUNLIMITED e alcune precisazioni sulle caratteristiche dell’offerta come “no extra costi, minuti illimitati e Internet illimitato per tutti i clienti Wind”. I post su Facebook con l’hashtag #THEWINDUNLIMITED annunciano “Internet illimitato per tutti i clienti Wind e All Inclusive Unlimited – Internet illimitato e 5 Giga full speed – Minuti illimitati e 500 sms”.

Ad avviso di Vodafone la comunicazione sarebbe ingannevole riguardo alla promessa di “Internet illimitato”. Ciò in quanto una volta esauriti i giga inclusi nell’offerta, la velocità di accesso a Internet si ridurrebbe in modo rilevante, tanto da non consentirne una normale fruizione, potendo al massimo offrire l’utilizzo della messaggistica istantanea e della posta elettronica, ma per la trasmissione di messaggi di solo testo.

Wind ha eccepito di essere l’unico operatore a consentire ai propri clienti di continuare a utilizzare Internet senza costi aggiuntivi anche dopo aver consumato i gigabite inclusi nell’offerta. La dicitura “illimitato” sarebbe lecita in quanto il messaggio renderebbe i consumatori edotti del quantitativo di gigabite fruibile alla velocità massima raggiungibile e del rallentamento della velocità superata tale soglia.

Il Giurì, anche sulla base dei precedenti sul tema, ha ritenuto che il concetto di internet illimitato non sia inteso in modo irrealistico come infinito o assoluto, ma venga inteso in senso iperbolico. Espressioni come “senza limiti” o aggettivi come “illimitato”, ad avviso del Giurì, devono quindi essere sempre accompagnati da ulteriori elementi che ne chiariscano il significato che in concreto esse assumono nell’offerta pubblicizzata. Il Giurì ha individuato nel messaggio televisivo di 30” una asimmetria accentuata tra la parte scenica, volta ad attirare l’attenzione dello spettatore, e quella informativa relativa all’offerta. Ha ritenuto che le precisazioni sul periodo cui si riferisce l’offerta del consumo dei GB, sulla velocità massima del collegamento internet e della minore velocità dopo il superamento del tetto siano contenute in avvertenze illeggibili, inadeguate a contrastare l’immagine di eccezionale innovazione dell’offerta che viene trasmessa dal testo drammaturgico. Lo stesso giudizio per la versione da 15”, anche a causa della totale assenza dell’indicazione delle dimensioni quantitative in GB dell’offerta delle condizioni alle quali “per tutti i clienti Wind internet è illimitato”. Anche il messaggio sul sito è, ad avviso del Giurì, in contrasto con l’art. 2 del Codice perché solo cliccando su di esso si accede alla pagina ove sono presentate le caratteristiche dell’offerta “All inclusive Unlimited”. Infine per quanto riguarda i due post su Facebook, il Giurì ha rilevato che anch’essi risultano carenti di informazioni chiarificatrici circa l’ampiezza del periodo per lo sfruttamento del full internet e la sua velocità. In un post peraltro la necessaria informazione sulla velocità ridotta di navigazione dopo l’esaurimento dei GB risulta scorretta perché preceduta dall’affermazione “navighi 4 volte più veloce” senza precisare che essa va riferita alla velocità ridotta che veniva applicata prima dell’offerta attuale.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata con l’istanza introduttiva del presente procedimento è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.

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