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Il messaggio relativo alla Renault Clio E-Tech Hybrid non comunica al pubblico l’offerta di finanziamento dell’auto in modo chiaro e trasparente

Ingiunzione n. 28/21 del 14/7/21
Nei confronti di Renault Italia S.p.A.
Mezzi TV
Prodotto Renault Clio E-Tech Hybrid
Messaggio Tua a 119 euro al mese in concessionaria e online
Articoli violati 2 – Comunicazione commerciale ingannevole e 17 – Vendite a credito-

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il telecomunicato Nuova Renault Clio E-Tech Hybrid. The evolution of a great story”, diffuso sulle reti Mediaset nel mese di luglio 2021 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole e 17 – Vendite a credito del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Il messaggio indica l’offerta economica dell’auto pubblicizzata dichiarando a voce: “Tua a 119 euro al mese in concessionaria e online”, mentre sullo schermo compaiono in evidenza il valore della rata mensile enunciata, e le precisazioni “in caso di permuta o rottamazione anticipo 5000 euro – TAN 3,99% TAEG 5,49% salvo approvazione finrenault”, relegando il resto delle informazioni necessarie per comprendere in modo completo e trasparente le caratteristiche dell’offerta pubblicizzata a scritte di piccole dimensioni che compaiono affastellate in video per pochi istanti.

Ad avviso dell’organo di controllo, il messaggio non comunica al pubblico la proposta di finanziamento dell’auto in modo chiaro e trasparente, in quanto rilevanti informazioni, necessarie al consumatore per valutare le caratteristiche e le effettive condizioni dell’offerta, sono sostanzialmente affidate a note illeggibili, enfatizzando solo alcuni aspetti della stessa. Il consumatore non percepisce pertanto le informazioni relative al numero delle rate, al valore della rata finale, all’importo totale del credito e agli oneri previsti, elementi rilevanti che consentono di avere effettiva contezza del costo dell’automobile e dell’operazione di finanziamento proposta. L’organo di controllo non può non rilevare il carattere omissivo e fuorviante della comunicazione, che risulta irrispettosa del principio di “autosufficienza informativa”, volto ad evitare il cosiddetto “primo aggancio” del consumatore, oggetto di consolidata giurisprudenza del Giurì. È infatti oltremodo scorretto allettare il pubblico enfatizzando solo alcuni elementi vantaggiosi dell’offerta proposta, di fatto omettendo tutte le altre informazioni necessarie per consentire la piena comprensione e valutazione dell’offerta da parte dei consumatori.

 

 

 

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