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Pronuncia n. 12/2016 del 11/3/2016
Parti Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. c. Grimaldi Group S.p.A.
Mezzi Stampa, Tv, Radio, Internet, Affissioni
Prodotto Promozione ‘100.000 ritorni gratis’
Messaggio e il ritorno è gratis – per i primi 100.000 posti” – “se ti affretti, ci sono 100.000 ritorni gratis” – “100.000 ritorni gratis”
Presidente Ferrari
Relatore De Giorgi
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ne ordina la cessazione. Ai sensi dell’art. 40 del CA dispone la pubblicazione della decisione, per estratto e per una volta, sul ‘Corriere della Sera’.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Moby S.p.A. e Compagnia Italiana Navigazione S.p.A. hanno chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Grimaldi Group S.p.A., in relazione alla pubblicità di quest’ultima diffusa attraverso tv, stampa e internet, incentrata, oltre che su una promozione consistente in uno sconto del 30%, sul claim “100.000 ritorni gratis”, ritenendola in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Ad avviso delle istanti, la promessa del “ritorno gratis per i primi 100.000 posti”, diffusa attraverso una campagna ampia e articolata su una pluralità di mezzi, non corrisponderebbe al vero. La gratuità del viaggio riguarderebbe unicamente una parte del costo, in quanto escluderebbe una quota di 25 euro a persona a tratta per “diritti fissi”. L’offerta sarebbe inoltre valida solo per il “passaggio ponte”, restando escluse tutte le altre forme di sistemazione: tale circostanza sarebbe indicata solo nei messaggi accompagnati da super o note, che risulterebbero comunque spesso illeggibili e insufficienti a bilanciare la perentorietà della promessa principale. Non corrisponderebbero al vero anche le promesse relative alle promozioni che compaiono sul sito internet “Superbonus – L’auto viaggia gratis” (da alcuni preventivi il trasporto di auto o moto non risulterebbe gratuito) e “Superfamily and Friends – in 4 pagate in 2”, in quanto non si dice che la promozione vale solo per i viaggi in cabina.

La società resistente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva, dunque l’inammissibilità dell’istanza, in quanto le ricorrenti non sarebbero associazioni volte alla tutela del consumatore e il difetto di competenza del Giurì in relazione ai messaggi diffusi sul proprio sito internet. Ha inoltre eccepito che la campagna contestata sarebbe essenzialmente incentrata sulla promessa di uno sconto del 30% sulle tariffe, che nei fatti le renderebbe più convenienti per i consumatori rispetto a quelle praticate dalla concorrenza; ha altresì precisato che la campagna sarebbe cessata dopo pochi giorni dalla presentazione dell’istanza e che dal 9 marzo in poi è in diffusione una nuova e diversa campagna.

Il Giurì, respingendo le eccezioni preliminari, ha precisato che la valutazione di una comunicazione commerciale è rivolta sia alla protezione del consumatore che alla tutela delle attività legittimamente esercitate nel mercato. Inoltre per costante giurisprudenza, la cessazione di una campagna non fa venire meno né la competenza del Giurì a decidere, né l’interesse della parte e del sistema autodisciplinare in generale a che vi sia una pronuncia nel merito. Il giudizio del Giurì è volto infatti sia a valutare una campagna ai sensi del Codice di Autodisciplina, sia a dettare disposizioni affinché una campagna non conforme al codice stesso, pure se cessata, non venga riproposta nelle stesse forme.

Nel merito, il Giurì ha ritenuto che a fronte della prospettata gratuità del viaggio di ritorno, l’offerta di Grimaldi comporti oneri aggiuntivi: tale limitazione, oltre che rilevante per la comprensione delle caratteristiche complessive della promozione, determina un effetto ingannatorio circa la sua effettiva convenienza, in quanto vanifica la promessa gratuità. Ad avviso del Giurì sono ingannevoli anche i messaggi relativi alle promozioni “Superbonus – L’auto viaggia gratis” e “Superfamily and Friends – in 4 pagate in 2”, veicolati non solo dal sito, ma anche attraverso spot, in quanto incentrati su promesse sottoposte a limitazioni non chiaramente comunicate. Il Giurì ha inoltre chiarito che anche la pubblicità diffusa sul sito internet è valutabile, quanto meno in via di accertamento, se essa è uguale per contenuto a quella diffusa attraverso mezzi aderenti al sistema e riconducibile alla medesima campagna.

Il Giurì ha infine ritenuto che la pubblicazione della decisione ai sensi dell’art. 40 sia giustificata dalla gravità della violazione dell’art. 2 posta in essere, per l’ingannevolezza delle promesse e per la capillarità della campagna incentrata su di esse, la sua ripetitività e articolazione su una pluralità di mezzi.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione. Ai sensi dell’art. 40 CA dispone la pubblicazione della decisione, per estratto e per una volta, sul Corriere della Sera.

 

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

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