Newsletter

Pronuncia n. 10/2016 del 26/2/2016
Parti Telecom Italia S.p.A. c. Vodafone Italia S.p.A.
Mezzi Affissione
Prodotto Offerta ‘Fibra Vodafone
Messaggio Benvenuti nella città più veloce d’Italia grazie a Vodafone Fibra 300
Presidente Ferrari
Relatore Leonini
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 C.A. e ne ordina la cessazione. In considerazione delle caratteristiche tecniche del mezzo utilizzato e le esigenze tecniche correlative concede per l’attuazione della decisione termine fino al 15 marzo 2016.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Telecom Italia S.p.A. (di seguito: Telecom) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito: Vodafone), in relazione alla pubblicità cartellonistica di quest’ultima presente nella stazione ferroviaria di Milano Centrale, ritenendola in contrasto con gli artt. 2 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Il messaggio consiste in un cartellone di notevoli dimensioni che occupa la quasi totalità dello spazio al di sopra delle arcate di ingresso della zona arrivi/partenze della stazione, che riporta la scritta “Benvenuti nella città più veloce d’Italia grazie a Vodafone Fibra 300”, accanto alla rappresentazione di un tachimetro che indica un valore prossimo a “300”.

Ad avviso di Telecom, il messaggio sarebbe scorretto in quanto lascerebbe intendere che a Milano non esiste altro servizio di telecomunicazioni in grado di pareggiare la velocità offerta dalla Fibra di Vodafone, contrariamente al vero, posto che anche Telecom è in grado di offrire un servizio analogo. Il claim affermerebbe altresì un primato di Vodafone nei confronti degli altri operatori nell’aver reso Milano “città più veloce d’Italia”.

Vodafone ha eccepito che la frase “Benvenuti nella città più veloce d’Italia grazie a Vodafone Fibra 300” non veicolerebbe alcun claim di esclusività dei servizi Vodafone, né di unicità o di superiorità rispetto a Telecom, ma si limiterebbe ad affermare la superiorità della città di Milano (“la più veloce”), istituendo un collegamento non necessariamente causale, e comunque non esclusivo, tra questa velocità e quella della Fibra Vodafone. Nel dare il benvenuto a chi arriva in città, si limiterebbe cioè ad enunciare, secondo Vodafone, uno dei motivi per cui Milano è la città più veloce d’Italia. Peraltro i servizi di Telecom relativi alla Fibra sono più recenti di quelli di Vodafone e al momento in cui la pubblicità Vodafone è stata definita e ne è iniziata la realizzazione Telecom non era ancora presente a Milano con il suo servizio Fibra 300.

Il Giurì ha ritenuto che il messaggio possa indurre anche un passeggero mediamente avveduto che è giunto a Milano a reputare che il merito della velocità vantata sia solo di Vodafone. Circostanza che poteva essere vera quando è stata posta in esecuzione la pubblicità, ma che non lo è più dal momento che anche Telecom ha iniziato a installare presso clienti milanesi una fibra di velocità equivalente a quella di Vodafone. Il Giurì ha pertanto ritenuto che Vodafone fosse tenuta a modificare la propria comunicazione per renderla conforme al mutato quadro concorrenziale ed evitare la violazione dell’articolo 2 del Codice.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione. In considerazione delle caratteristiche tecniche del mezzo utilizzato e le esigenze tecniche correlative concede per l’attuazione della decisione termine fino al 15 marzo 2016.

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50