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I messaggi Pharmalife Research Srl veicolano contenuti promozionali senza dichiararne la natura pubblicitaria.

Ingiunzione n. 3/23 del 2/2/23
Nei confronti di Pharmalife Research Srl
Mezzi Social network
Prodotto Prodotti Pharmalife Research
Messaggio @pharmalifereseach
Articoli violati 7 -Identificazione della comunicazione commerciale –

 

Il Presidente del Comitato di Controllo viste le comunicazioni commerciali relative a diversi prodotti del marchio “Pharmalife Research”, diffuse attraverso le stories sull’account Instagram @xxx in data 1° febbraio 2023 ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Nei contenuti delle stories vengono mostrati prodotti a marchio “Pharmalife Research”, maschera e siero.

Si tratta di comunicazioni che veicolano contenuti eminentemente promozionali dei prodotti e del brand indicato, circostanza che non risulta però sufficientemente esplicitata, da consentire l’immediata riconoscibilità delle comunicazioni pubblicitarie dal pubblico.

Il solo rimando all’account ufficiale dell’azienda @pharmalifereseach oppure il link allo shop online con relativo codice sconto “GIULIA15” non possono essere considerati, ad avviso del Comitato di Controllo, elementi idonei a rendere inequivocabile l’identificazione di tali contenuti come frutto di un accordo di natura commerciale con l’inserzionista.

Simili modalità non rientrano tra quelle previste dal Regolamento “Digital Chart”, richiamato nel Codice, che indica gli accorgimenti da adottare nelle forme di endorsement affinché risulti soddisfatto il requisito della immediata riconoscibilità dei contenuti promozionali.

Il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.

alle parti in indirizzo, ai sensi dell’art. 39 del Codice, di desistere dalla diffusione di dette pubblicità, su ogni mezzo.

 

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