| Ingiunzione | n. 6/26 del 13/03/2026 |
| Nei confronti di | Samsung Electronics Italia S.p.A. |
| Mezzi | TV |
| Prodotto | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| Messaggio | “Acquista il nuovo Samsung Galaxy S26 512 Giga entro il 10 marzo, può essere tuo a partire da 589 euro. Scopri di più su samsung.it” |
| Articoli violati | 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – |
Il Presidente del Comitato di Controllo visto il telecomunicato relativo a “Samsung Galaxy S26 Ultra”, diffuso su LA7 nel mese di marzo 2026 ritiene lo stesso manifestamente contrario all’art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Il messaggio si apre vantando la caratteristica del “privacy display” integrato che caratterizza lo smartphone pubblicizzato e si conclude invitando il pubblico ad acquistare il prodotto entro il 10 marzo 2026 per beneficiare di un allettante prezzo scontato: “Acquista il nuovo Samsung Galaxy S26 512 Giga entro il 10 marzo, può essere tuo a partire da 589 euro. Scopri di più su samsung.it”.
Ad avviso del Comitato di Controllo, il messaggio veicola informazioni parziali e suscettibili di indurre in errore i consumatori in relazione alle effettive condizioni dell’offerta pubblicizzata. Non si spiega infatti in modo chiaro che il prezzo indicato si può ottenere solo a seguito di una complessa operazione di permuta del vecchio smartphone e solo in relazione a un preciso modello, che deve essere valutato come usato di “categoria A” e deve dunque essere in condizioni ottimali. Mentre a voce e in evidenza sullo schermo si prospetta la possibilità di avere il dispositivo a quel prezzo, tutte le informazioni essenziali per comprendere l’offerta sono veicolate attraverso scritte illeggibili a caratteri minimi e per nulla rilevanti a livello comunicazionale, che compaiono a video per pochi istanti. Peraltro non si comprende come sia stato calcolato il prezzo minimo vantato, considerato che attualmente sul sito lo smartphone pubblicizzato riporta il costo di 1.699 euro e dai termini e condizioni della promozione la migliore valutazione permetterebbe di avere in un solo caso uno sconto di 784 euro.
Il messaggio risulta perciò fortemente irrispettoso del principio di correttezza e trasparenza previsto dalle norme autodisciplinari e contrasta con il principio di “autosufficienza informativa”, volto a evitare il cosiddetto “primo aggancio” del consumatore, oggetto di consolidata giurisprudenza del Giurì. Risulta oltremodo scorretto allettare il pubblico enfatizzando un prezzo vantaggioso di cui si può beneficiare solo a precise condizioni, di fatto omettendo tutte le altre informazioni necessarie per consentire la piena comprensione e valutazione dell’offerta da parte dei consumatori.
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