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I messaggi relativi al fondotinta idratante Kind & Free Rimmel London vantano impropriamente di non essere testati su animali

Ingiunzione n. 10/23 del 21/2/23
Nei confronti di Coty Italia Srl
Mezzi TV, Social network
Prodotto Fondotinta idratante Kind & Free Rimmel London
Messaggio un beauty migliore”, “il lato clean del make-up”, “formula che funziona senza compromessi”, “non testato sugli animali”; “Kind to Animals – Rimmel non testa sugli animali e ci impegniamo nel porre fine ai test sugli animali in tutta l’industria del beauty
Articoli violati 2- Comunicazione commerciale ingannevole

Il Presidente del Comitato di Controllo visti  il telecomunicato “Kind & Free – Rimmel London”, trasmesso su Raiplay nel mese di febbraio 2023 e le pagine del sito internet https://www.rimmellondon.com/it-it/kind-and-free ritiene gli stessi manifestamente contrari all’art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

I messaggi sono volti a pubblicizzare un fondotinta idratante, presentato come espressione di “un beauty migliore”, “il lato clean del make-up”, una “formula che funziona senza compromessi”, che sarebbe tra le altre cose “attento agli animali”, in quanto “non testato sugli animali”. Tale vanto è presente anche sulle pagine del sito internet dedicate alla linea di prodotti ‘Kind and free’, dove si afferma in più parti “Kind to Animals – Rimmel non testa sugli animali e ci impegniamo nel porre fine ai test sugli animali in tutta l’industria del beauty”, oltre a dedicare una specifica sezione in cui si spiega che “Rimmel è approvato da Cruelty Free International”, riportando il noto pittogramma del coniglietto e frasi del genere “Ora non dovrete più scegliere tra la bellezza che amate e i vostri valori”.

Il Comitato di Controllo rileva l’improprietà dei messaggi in questione in relazione a tale specifico vanto, anche sulla base di consolidata giurisprudenza del Giurì sul punto. Le affermazioni in questione, infatti, nei termini proposti diventano “non una ridondanza pleonastica, ma l’enunciazione di un inesistente, ma vantato pregio differenziale che, mirando all’acquisizione di un indebito beneficio, genera ingannevolezza nel consumatore”, dato che non trovano alcuna giustificazione posto che le norme europee proibiscono a tutti i prodotti cosmetici di essere testati sugli animali (cfr. pronuncia del Giurì n. 37/14). In un’altra occasione il Giurì ha ribadito che: “È da escludersi la possibilità di vantare, nei messaggi pubblicitari, quale pregio del prodotto reclamizzato, il rispetto della legge. Che non è un pregio, ma un dovere. Così proponendosi al consumatore lo si inganna, facendogli credere che il proprio prodotto sia migliore di altri che invece, ancora, sperimentano sugli animali. Quando, per legge, nessun produttore può più fare questi test” (cf. pronuncia del Giurì n. 94/2016).

 

 

 

 

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