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La comunicazione relativa alla cipria minerale Argillina Sole veicola promesse non veritiere.

Ingiunzione n. 20/23 dell’11/5/23
Nei confronti di Unionderma Srl
Mezzi Sito internet
Prodotto Cipria minerale Argillina Sole
Messaggio adatta per pelli sensibili”; “protezione dall’inquinamento atmosferico” “..formulata per riflettere i raggi del sole”; “protegge la pelle dal sole evitando filtri chimici” “..protezione completa, uniforme e duratura”; “prevenzione delle macchie solari
Articoli violati 2- Comunicazione commerciale ingannevole – e 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale

Il Presidente del Comitato di Controllo vista la comunicazione commerciale relativa alla cipria minerale ‘Argillina Sole’, rilevata nelle pagine del sito internet https://mostskincare.com/negozio/linea-prodotti-cosmetica/argillina-sole-cipria-minerale-riflettente-solare/

 nel mese di maggio 2023  ritiene la stessa manifestamente contraria agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

La documentazione prodotta dall’inserzionista, in seguito alla richiesta del Comitato di Controllo, formulata ex art. 6 del Codice, di fornire dimostrazione della veridicità dei vanti veicolati nel messaggio, non è stata ritenuta in alcun modo sufficiente a offrire sostegno alle promesse pubblicitarie.

Quanto prodotto, infatti, oltre alle considerazioni dell’inserzionista, non dà puntuale riscontro alle affermazioni di efficacia della cipria pubblicizzata, trattandosi unicamente di un patch test in grado di sostenere solo il claim “adatta per pelli sensibili”.

L’azione di protezione della pelle “dall’inquinamento atmosferico”, che viene legata al potere assorbente delle argille, non è in alcun modo dimostrata, in quanto nulla è stato prodotto né in relazione alle materie prime né al prodotto finito. Inoltre, il potere assorbente delle argille, non può essere esteso ad una funzione specifica di protezione contro l’inquinamento atmosferico.

Non è stato possibile verificare la correttezza del vanto riguardo alla formulazione del prodotto: senza “conservanti, acrilati e siliconi”, poiché aldilà della lista ingredienti presente sul sito, non ne è stata fornita la formula quantitativa.

La comunicazione in questione sottolinea peraltro con particolare enfasi il ruolo di protezione solare del prodotto (ad esempio: “..formulata per riflettere i raggi del sole”; “protegge la pelle dal sole evitando filtri chimici” “..protezione completa, uniforme e duratura”), ciò comporta, ad avviso dell’organo di controllo, che la stessa non possa essere ricondotta ad una mera funzione secondaria del prodotto di make-up e che comunque necessiti di una specifica dimostrazione. In diversi punti la comunicazione, infatti, insiste su questo aspetto, presentando il prodotto come “indicato per protezione solare di grado medio”; da utilizzare “prima di esporsi al sole” con tanto di riferimento a modalità d’uso tipiche della presentazione di un prodotto solare: “riapplicare dopo il bagno in mare o in piscina, dopo aver sudato e, in ogni caso, al bisogno”, “ricoprire in modo omogeneo le parti del corpo esposte”. Manca pertanto l’indicazione del fattore di protezione e lo specifico test del SPF.

Non ha trovato riscontro nemmeno l’azione di “prevenzione delle macchie solari”, che nell’economia del messaggio riveste una specificità propria che non può essere giustificata unicamente dalla presenza dei filtri solari nella formula del prodotto.

Tutto ciò considerato, rileviamo che secondo costante giurisprudenza autodisciplinare, il mancato assolvimento dell’onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute e determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse.

 

 

 

 

 

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