Newsletter

Il post Bottega verde sulle bende riducenti monouso Mar Morto è ingannevole riguardo all’azione sulla cellulite

Ingiunzione n. 25/23 del 5/6/23
Nei confronti di Bottega Verde S.r.l.
Mezzi Social Network
Prodotto Bende riducenti monouso Mar Morto
Messaggio “Effetto riducente dopo soli 45 minuti”
Articoli violati 2 – Comunicazione commerciale ingannevole –  

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio “Effetto riducente dopo soli 45 minuti” relativo alle bende riducenti monouso “Mar Morto”, diffuso con un post sponsorizzato su Facebook in data 4 maggio 2023 ritiene lo stesso manifestamente contrario all’art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, poiché la documentazione fornita dall’inserzionista in seguito alla richiesta del Comitato di Controllo, formulata in data 9 maggio 2023, volta a verificare l’asserita efficacia del prodotto pubblicizzato, non è stata ritenuta idonea a supportare le perentorie promesse pubblicitarie.

Il messaggio infatti vanta per le bende riducenti pubblicizzate in termini assoluti un effetto riducente già dopo soli 45 minuti di utilizzo (“Effetto riducente dopo soli 45 minuti!”), prospettandole come “la soluzione anticellulite che stavi cercando”.

Tali perentorie affermazioni non trovano tuttavia riscontro nella documentazione inviata, che consta di uno studio su 19 soggetti, con un range di età molto elevato (da 23 a 61 anni) e privo di omogeneità (grado di cellulite da lieve a moderata), rendendolo non adeguato per sostenere l’enfasi del messaggio.

Peraltro la verifica dell’azione delle bende avviene unicamente dopo 45 minuti di utilizzo, con un risultato peraltro appena percettibile (0,59 cm), e ragionevolmente in gran parte determinato dalla perdita dei liquidi per la presenza del sale, rendendo quindi illusoria l’affermazione “riduci visibilmente…”. Inoltre, non viene svolta nessuna ulteriore misurazione che giustifichi il vanto di un’azione sugli inestetismi della cellulite, che non dipendono unicamente da un eccesso di liquidi, ma anche da numerosi altri fattori legati per esempio al microcircolo.

Non si può che ribadire pertanto la costante giurisprudenza autodisciplinare, per la quale il mancato assolvimento dell’onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità dei messaggi in ordine alle affermazioni in essi contenute e determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse.

 

 

 

 

Consulta tutte le decisioni iscrivendoti all’Archivio IAP

Torna all’elenco delle decisioni

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50