| Ingiunzione | n. 27/26 del 18/09/2026 |
| Nei confronti di | The Bullet Gym |
| Mezzi | Stampa |
| Prodotto | The Bullet Gym |
| Messaggio | “Combattere è il nuovo allenamento” |
| Articoli violati | 7 – Identificazione della pubblicità – e 1 – Lealtà della comunicazione commerciale – |
Il Presidente del Comitato di Controllo vista la comunicazione “Combattere è il nuovo allenamento”, rilevata sulle pagine di Milano del Corriere della Sera del 17 settembre 2026 ritiene la stessa manifestamente contraria agli artt. 7 – Identificazione della pubblicità – e 1 – Lealtà della comunicazione commerciale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in quanto veicola sotto una apparente veste informativa, un intento nei contenuti e nei toni eminentemente pubblicitario.
L’articolo in questione è uno dei pilastri portanti del sistema autodisciplinare, come riconosciuto innumerevoli volte dal Giurì (ex multis cfr. pron. 103/11), in quanto rappresenta il presidio irrinunciabile della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie. Tale norma intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra informazione giornalistica e comunicazione pubblicitaria, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati.
Il contenuto contestato si presenta formalmente come un servizio giornalistico, anche attraverso la firma dell’autrice, ma appare, per struttura e contenuti, marcatamente promozionale. A fronte di una generica introduzione sulla crescita degli sport da combattimento, l’articolo concentra l’attenzione esclusivamente su una specifica palestra situata nel centro di Milano, dedicando ampio spazio all’intervista al titolare e alla descrizione dei servizi offerti. Vengono inoltre illustrati nel dettaglio anche pacchetti e prezzi, unitamente all’indirizzo e al numero di telefono della struttura.
L’insieme di tali elementi, anziché limitarsi a un’informazione di carattere giornalistico, configura un contenuto sostanzialmente orientato alla promozione di una specifica attività commerciale, con modalità e informazioni tipiche della comunicazione pubblicitaria.
Tutto quanto descritto concretizza senza alcun dubbio, ad avviso del Comitato di Controllo, una palese violazione del precetto autodisciplinare summenzionato, posto che il pubblico non è messo nella condizione di distinguere nettamente una simile comunicazione da quelle giornalistiche, che fino a quel momento hanno caratterizzato il quotidiano.
L’orientamento del Giurì è costante nel ritenere che la valutazione circa la natura pubblicitaria o meno di un messaggio debba essere svolta anche a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto di commissione storicamente accertato tra l’utente ed il mezzo, qualora vi siano elementi oggettivi, come nel caso di specie, che costituiscono indizi precisi ed univoci della dissimulata natura promozionale del messaggio.
Sotto un ulteriore profilo, l’organo autodisciplinare denuncia la violazione anche dell’art. 1 del Codice, “La pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla”, dal momento che il comportamento denunciato rappresenta una pratica deontologicamente scorretta e potenzialmente screditante l’istituzione pubblicitaria nel suo complesso considerata.
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