| Ingiunzione | n. 4/26 del 18/02/2026 |
| Nei confronti di | Verisure Italy Srl |
| Mezzi | TV |
| Prodotto | Verisure Fumogeno Zerovision |
| Messaggio | “Mette in fuga l’intruso in soli 45 secondi” |
| Articoli violati | 2 – Comunicazione Commerciale Ingannevole – |
Il Presidente del Comitato di Controllo visto il telecomunicato Verisure – soggetto “Fumogeno Zerovision”, trasmesso sui canali Sky nel mese di gennaio 2026 ritiene lo stesso manifestamente contrario all’art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in quanto l’inserzionista non ha ottemperato alla richiesta, formulata dal Comitato di Controllo in data 29 gennaio 2026, ai sensi degli artt. 32 e 6, di fornire informazioni e documentazione a supporto della veridicità della promessa “Mette in fuga l’intruso in soli 45 secondi”. Nonostante il sollecito in data 12/02/2026 l’inserzionista non ha fornito alcuna prova di quanto asserito in pubblicità. Secondo costante giurisprudenza autodisciplinare, il mancato assolvimento dell’onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute e determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse.
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