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La comunicazione ESI Immunilflor suggerisce un’efficacia che trascende quella riconoscibile a un integratore alimentare

Ingiunzione n. 33/25 del 17/11/2025
Nei confronti di ESI S.r.l.
Mezzi TV
Prodotto Immunilflor
Messaggio “Per rafforzare le difese immunitarie”
Articoli violati 2 – Comunicazione Commerciale Ingannevole – e 23bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici  –

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il telecomunicato relativo a “Immunilflor” – diffuso su Canale 9 nel mese di ottobre 2025 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione  commerciale ingannevole – e 23bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Il messaggio è volto a promuovere l’integratore alimentare “Immunilflor” e mostra una donna in casa coperta da molti vestiti che alla domanda dello speaker: “Mara, ma quanti vestiti ti sei messa?”, risponde: “Per le difese immunitarie, bisogna coprirsi…”. Lo speaker allora suggerisce: “Ma dai! Prova l’azione di Immunilflor. Dalla ricerca ESI integratori alimentari di origine naturale per la normale funzione del sistema immunitario”. La protagonista, tolti gli abiti in eccesso, conclude affermando “Funziona!” e lo speaker: “Eh sì, è ESI. ESI sentirsi bene è naturale”. Tutto lo spot è racchiuso in una cornice grafica nella quale spiccano sulla sinistra la confezione del prodotto e nella parte inferiore a caratteri cubitali la scritta: “Per rafforzare le difese immunitarie”.

Ad avviso del Comitato di Controllo, la comunicazione complessivamente considerata è tale da attribuire al prodotto pubblicizzato un effetto che trascende la sua natura, potendo ingenerare nei consumatori il convincimento che il solo utilizzo del prodotto sia sufficiente per rafforzare le difese immunitarie: nonostante, infatti, a voce venga vantata un’azione di supporto al sistema immunitario, prevale nella comunicazione la scritta in sovrimpressione che si impone al pubblico per tutta la durata dello spot. Tutto ciò genera un’ambiguità che pone il messaggio in contrasto con i principi di chiarezza e trasparenza posti alla base delle norme del Codice.

Occorre, infine, sottolineare che l’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario deve essere valutata non solo per il contenuto dello stesso, ma anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da persone particolarmente sensibili e per questo motivo portate ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse del facile ottenimento di risultati particolarmente ambiti, specie se relativi alla salute e al benessere, con la conseguente amplificazione dei profili di ingannevolezza.

 

 

 

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