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Il messaggio contiene perentorie ed enfatiche promesse  che attribuiscono  al braccialetto biomagnetico pubblicizzato proprietà che trascendono la sua natura. Tutti gli effetti indicati sono infatti di natura terapeutica e curativa, funzioni che non possono essere attribuite a un oggetto come quello reclamizzato.

Ingiunzione n. 31/20 del 22/6/20
Nei confronti di WeWork; Cairo Editore SpA; Cairo Pubblicità Srl; Editoriale    Bresciana SpA; Numerica Divisione Commerciale di Editoriale Bresciana SpA
Mezzi Stampa
Prodotto Braccialetto biomagnetico
Messaggio “Il dolore alle articolazioni è diminuito… ora posso dormire serenamente tutta la notte”
Articoli violati 2 – Comunicazione commerciale ingannevole , 20 – Vendite speciali

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario “Il dolore alle articolazioni è diminuito… ora posso dormire serenamente tutta la notte” relativo al ‘braccialetto biomagnetico’, rilevato su Dpiù – data copertina 22 maggio 2020 e sul Giornale di Brescia del 30 maggio 2020 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 20 – Vendite speciali – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Il messaggio si articola principalmente sulla base della testimonianza di una signora, Sofia di Cesena, che elogia le potenzialità e gli effetti del “braccialetto biomagnetico” sul suo organismo e i suoi problemi articolari.  Secondo la testimonianza, il prodotto pubblicizzato avrebbe “migliorato l’efficienza delle sue articolazioni”, “ho iniziato a portarlo subito e il giorno dopo quando mi sono alzata dal letto il dolore alle ginocchia era diminuito”, “Dopo una settimana i giramenti di testa sono diminuiti, così come i dolori reumatici”, sembrerebbe che i tessuti delle articolazioni si siano rigenerati”, “il braccialetto biomagnetico ti basterà per anni e può sostituire i trattamenti fisioterapici costosi. Funziona ininterrottamente la sua efficacia permane nel tempo”. Tali perentorie ed enfatiche promesse appaiono volte ad attribuire al prodotto pubblicizzato proprietà che trascendono la sua natura. Tutti gli effetti indicati sono infatti di natura terapeutica e curativa, funzioni che non possono essere attribuite a un oggetto come quello reclamizzato. Del tutto impropri e ingannevoli per i consumatori sono pertanto i riferimenti a funzioni di ripristino o di miglioramento nell’ambito di evidenti condizioni patologiche “accelerare la rigenerazione delle articolazioni”, “diminuire l’osteoporosi e i reumatismi”, “migliorare l’equilibrio rigenerando il vestibolo”, “aiutare a diminuire i giramenti di testa che accompagnano la cinetosi”. Allo stesso modo fuorvianti sono i riferimenti a pareri di presunti esperti riportati nella comunicazione, che attribuiscono una impropria aura di scientificità per avvalorare effetti non riconducibili all’efficacia del prodotto.  Inoltre, con riferimento all’inserzione sul Giornale di Brescia, il messaggio fa riferimento a un’offerta non più disponibile, visto che terminerebbe il 28 maggio 2020, ma la pubblicazione del messaggio è del 30 maggio 2020. Si ricorda, infine, che l’ingannevolezza del messaggio deve essere valutata non solo per il contenuto dello stesso, ma anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da persone particolarmente sensibili al tema della salute (nel caso specifico il messaggio si rivolge a un pubblico di persone anziane) e per questo motivo portate ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse del facile ottenimento di risultati particolarmente ambiti, con la conseguente amplificazione dei profili di ingannevolezza.

 

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