Newsletter

Per il Comitato di Controllo il messaggio pubblicitario relativo alla Dieta Mima Digiuno enfatizza impropriamente i risultati conseguiti con il programma alimentare pubblicizzato, anche in relazione a patologie, che esulano da quanto riconoscibile a una dieta. Inoltre attribuisce una sorta di avallo generalizzato da parte della comunità scientifica accreditando il trattamento con la figura del noto prof. Umberto Veronesi.

Ingiunzione n. 54/19 del 25/9/19
Nei confronti di L-NUTRA Italia S.r.l.; Outbrain Italy; Gazzetta di Parma S.r.l.; Publiedi S.r.l.
Mezzi Internet
Prodotto Trattamenti fisici ed estetici
Messaggio “il primo e unico programma di Dieta Mima Digiuno
Articoli violati 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario “Dieta ‘mima-digiuno’: la scienza conferma utilità per cuore, diabete, cancro e…” sponsor- PROLON, rilevato su La Gazzetta di Parma online il 19 settembre 2019 ritiene lo stesso manifestamente contrario all’art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Il messaggio, un contenuto raccomandato nelle pagine online del giornale, sotto la sezione “da non perdere” Smartfeed, accompagna il titolo con l’immagine del prof. Umberto Veronesi e attraverso un link si viene indirizzati al testo del contenuto sponsorizzato (SPONSOR-PROLON) sul sito www.prolon.itil primo e unico programma di Dieta Mima Digiuno”. Ad avviso dell’organo di controllo una simile comunicazione è suscettibile di indurre in errore il pubblico dei consumatori, in quanto attribuisce allo specifico programma alimentare pubblicizzato, frutto dell’expertise del dott. Longo, una sorta di avallo generalizzato da parte della comunità scientifica (“la scienza conferma…”) e un forte accreditamento per l’utilizzo della figura del prof. Umberto Veronesi grazie all’autorità e al credito che ha acquisito presso il pubblico. Una tale costruzione comunicazionale risulta pertanto in contrasto con l’art. 2 del Codice, enfatizzando impropriamente i risultati conseguibili con il programma alimentare pubblicizzato. Il messaggio tende inoltre ad accreditare allo schema dietetico pubblicizzato effetti favorevoli “per cuore, diabete, cancro” che nella loro aleatorietà non risultano in alcun modo ammissibili, in quanto evocativi di effetti di natura preventiva o terapeutica che esulano dai possibili effetti di alimenti o diete.

 

Consulta tutte le decisioni iscrivendoti all’Archivio IAP

Torna all’elenco delle decisioni

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50