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Pronuncia n. 67/2016 del 14/10/2016
Parti Fater S.p.A. c. Kimberly Clark S.r.l.
Mezzi Confezioni, sito internet
Prodotto Pannolini ‘Huggies Bimbo e Bimba’
Messaggio L’unico asciutto su misura progettato su di lui/lei per assorbire la pipì proprio lì dove la fa” – L’unico asciutto su misura progettato su di lui/lei”
Presidente Gambaro
Relatore Spolidoro
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni commerciali contestate sono in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione, entro i tempi stabiliti dall’apposito Regolamento per quanto riguarda le confezioni. Dispone inoltre la pubblicazione di un estratto della presente decisione per una sola volta sul ‘Corriere della Sera’.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Fater S.p.A. (di seguito: Fater) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Kimberly Clark S.r.l. (di seguito: Kimberly) in relazione ai messaggi pubblicitari comparsi sulle confezioni dei pannolini ‘Huggies Bimbo/Bimba’ e sul sito internet Huggies, ritenendoli in contrasto con l’art. 42 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in quanto inosservanti delle decisioni n. 9 e 22/2016, e, in subordine, con l’art. 2 del Codice.

Ad avviso di Fater i messaggi in questione vanterebbero una maggiore efficacia assorbente dei pannolini pubblicizzati, dovuta ad una progettazione “specifica” che consentirebbe di adattarsi al sesso del bambino (“L’unico asciutto su misura progettato su di lui/lei per assorbire la pipì proprio lì dove la fa”). I test condotti da un laboratorio incaricato da Fater avrebbero invece evidenziato che i pannolini “unisex” commercializzati dalla ricorrente avrebbero una assorbenza addirittura superiore rispetto a quella dei pannolini Kimberly. Le vanterie di Kimberly – oltre ad essere ingannevoli – sarebbero, secondo l’istante, già state per due volte sanzionate dal Giurì (“un asciutto su misura” – “la pipì proprio lì dove la fa”).

Kimberly ha eccepito che la nuova campagna pubblicitaria, diversamente delle precedenti, non sarebbe stata incentrata sulla questione della progettazione differenziata per sesso come fattore collegato alla migliore assorbenza, bensì sulla maggiore comodità e vestibilità del pannolino. Kimberly ha inoltre ritenuto inapplicabile l’art. 42 dal momento che al nuovo prodotto avente nuove caratteristiche in termini di vestibilità corrisponderebbe un nuovo product claim focalizzato appunto sulla questione della vestibilità, e non sull’unicità dell’assorbenza in corrispondenza coi punti di minzione, nucleo comunicazionale dei precedenti messaggi.

Il Giurì ha anzitutto ritenuto che il messaggio oggetto delle doglianze della ricorrente riguardi un prodotto nuovo e diverso – per alcune caratteristiche merceologiche – rispetto a quello che aveva formato oggetto delle precedenti decisioni e che tale considerazione da sola consenta di escludere la possibilità di una violazione dell’art. 42 CA del Codice.

Il Giurì ha inoltre ritenuto che il claim “progettato su di lui/lei”, abbinato alla locuzione “l’unico asciutto su misura” (accostati all’immagine di una goccia e all’ulteriore specificazione “per assorbire la pipì proprio li dove la fa”) – per un verso – suggeriscano ancora al consumatore, contrariamente al vero, una superiorità prestazionale del prodotto pubblicizzato in termini di maggiore assorbenza, come effetto della unicità della collocazione del materiale assorbente in corrispondenza al punto di minzione, e – per altro verso – non consentano al consumatore stesso di comprendere agevolmente che la presunta unicità rivendicata sia riferita alla migliore vestibilità (e non all’assorbenza dei pannolini). Per questa ragione il Giurì ha ritenuto i due messaggi oggetto del ricorso di Fater ingannevoli ai sensi dell’art. 2, in quanto accreditano presso il pubblico un supposto, ma indimostrato, primato prestazionale su una qualità rilevante per il pubblico (la maggiore assorbenza in ragione della progettazione specifica per lui e per lei). È indubbio che i messaggi pubblicitari sottoposti al vaglio del Giurì in questo procedimento rappresentino un tentativo della resistente di proseguire nella medesima strategia decettiva già sanzionata in precedenza; tale  circostanza rende più grave la violazione commessa, legittimando l’adozione della misura aggiuntiva della pubblicazione della decisione.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni commerciali contestate sono in contrasto con l’art. 2 CA e ne ordina la cessazione, entro i tempi stabiliti dall’apposito Regolamento per quanto riguarda le confezioni.

Dispone inoltre la pubblicazione di un estratto della presente decisione per una sola volta sul ‘Corriere della Sera’.

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