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Pronuncia n. 69/2016 del 28/10/2016
Parti Fater S.p.A. c. Olive S.r.l.
Mezzi Tv, confezioni, internet, catalogo
Prodotto Pannolini ‘Nappynat’
Messaggio 100% naturali ipoallergenici” – chemicals free sulla pelle” – “con materie prime di origine naturale” – “compostabili” – “biodegradabili” – ed altri
Presidente Ubertazzi
Relatore Libertini
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità litigiosa è in contrasto con gli artt. 2, 12, e 14 CA, nella misura indicata in motivazione e ne ordina la cessazione; dispone la pubblicazione della decisione per estratto ex art. 40 CA per una volta sul ‘Corriere della Sera’, a cura dell’Istituto e a spese di Olive Srl.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Art. 12 – Tutela dell’ambiente naturale

Art. 14 – Denigrazione

Fater S.p.A. (di seguito: Fater) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Olive s.r.l. (di seguito: Olive) in relazione alla campagna pubblicitaria relativa ai pannolini “Nappynat”, ritenendola in contrasto con gli artt. 2, 3, 12, 12bis, 14 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

I messaggi, veicolati attraverso le confezioni, Tv e Internet, sono incentrati sulle qualità ecologiche dei pannolini (“100% naturali”, “prodotti con materie prime di origine vegetale”, “biodegradabili”, “compostabili”) e sulla loro capacità di proteggere della cute del bambino (“delicato/sicuro sulla pelle”, “contrasta naturalmente l’irritazione cutanea”, “batteriostatico naturale”, “ipoallergenici”, “antibatterici”, “chemical free”).

Ad avviso di Fater i messaggi indurrebbero i consumatori a credere, contrariamente al vero, che i pannolini Nappynat siano completamente naturali, biodegradabili e compostabili. Tali rivendicazioni risulterebbero smentite dalle stesse informazioni riportate, seppur a caratteri di ridotte dimensioni, sulla confezione del prodotto. Inoltre, ad avviso di Fater, la rivendicazione del maggior benessere per il bambino sarebbe infondata poiché smentita dalle conoscenze relative alle cause dell’irritazione della pelle. Oltre alla violazione dell’art. 2 del Codice Fater ha denunciato: i) la violazione dell’art. 3, in quanto Olive avrebbe presentato come illimitatamente valido un test dalla portata limitata; ii) la violazione degli articoli 14 e 15, perché la campagna in questione presenterebbe come esclusive alcune caratteristiche comuni a tutti i pannolini in commercio e, all’inverso, attribuirebbe ai soli pannolini dei concorrenti caratteristiche presenti anche nei pannolini Nappynat (“senza ftalati”), realizzando così una comparazione denigratoria; iii) la violazione degli artt. 12 C.A., per l’evocazione di vantaggi ambientali che deriverebbero dall’uso del prodotto, e 12bis in quanto i consumatori, credendo di utilizzare prodotti completamente naturali, biodegradabili e compostabili, potrebbero adottare comportamenti imprudenti. L’istante infine, in considerazione dell’asserita gravità delle violazioni denunciate, ha chiesto la pubblicazione della decisione ai sensi dell’art. 40 del Codice.

Olive ha anzitutto contestato la validità delle prove prodotte da Fater, in quanto non sarebbe stata acquisita alcuna attestazione di autenticità delle confezioni di pannolini prodotte in giudizio; né vi sarebbero prove della conclusione di contratti pubblicitari tra Olive e i mezzi di pubblicazione dei messaggi, e di conseguenza che Olive abbia accettato la giurisdizione del Giurì. Infine la resistente ha affermato che la pubblicità in esame sarebbe cessata.

Il Giurì ha ritenuto gli spot pubblicitari esaminati in contrasto con gli artt. 2 e 12 del Codice. Il Giurì ha ritenuto altresì in contrasto con gli artt. 2, 12 e 14 le seguenti espressioni, contenute sulle confezioni: “100% Naturali” – “Chemical free” – “Antibatterici” – “Senza ftalati” – “Compostabili” – “Biodegradabili” – “Prodotti con materie prime di origine vegetale”. Il Giurì ritiene altresì che l’infrazione alle disposizioni del Codice sia, nel caso in esame, di particolare gravità, sia per l’elevato numero di messaggi ingannevoli, sia per la ricorrente strumentalizzazione del messaggio ecologico, che dovrebbe invece essere usato con particolare attenzione e serietà.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità litigiosa è in contrasto con gli artt. 2, 12, e 14 CA, nella misura indicata in motivazione e ne ordina la cessazione; dispone la pubblicazione della decisione per estratto ex art. 40 CA per una volta sul ‘Corriere della Sera’, a cura dell’Istituto e a spese di Olive Srl.

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