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Pronunce

Pronunce del Giurì


Pronuncia n. 10/2010 del 30/3/2010
Parti Comitato di Controllo nei confronti di SOFAR spa
Mezzi stampa
Presidente Spada
Relatore Leonini

Sintesi

Il Comitato di Controllo ha chiesto l'intervento del Giurì contro SOFAR spa (di seguito: SOFAR ) in relazione al messaggio "caTEg Benessere quotidiano", apparso sul n. 3 del gennaio 2010 di "Famiglia Cristiana", ritenendolo in contrasto con l'art. 42 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale in quanto inottemperante alla decisione del Giurì n. 3/09 e in via subordinata in contrasto con gli artt. 2 e 23 bis.
Il Comitato rileva che il Giurì aveva espressamente ritenuto che l'inserzionista non avesse assolto l'onere della prova di cui all'art. 6 del Codice in relazione a tutte le proprietà espressamente attribuite nel messaggio pubblicitario al prodotto (ovvero l'azione contro "l'invecchiamento cellulare ed il danno cutaneo", "il rischio cardiovascolare" e "l'ipercolesterolemia ed il sovrappeso"). Secondo il Comitato, il messaggio attuale reitererebbe sostanzialmente i contenuti già riprovati dal Giurì (a eccezione del claim "l'antiossidante naturale contro" che era stato censurato in ordine all'utilizzo dell'articolo determinativo e che non viene riproposto), aggiungendo altri parimenti ingannevoli, con ciò veicolando al consumatore un'informazione fuorviante e scorretta, e inducendolo a ritenere che il prodotto presenti proprietà che in realtà non possiede. Rispetto al messaggio esaminato in precedenza dal Giurì, l'inserzionista ha inserito solo alcuni riferimenti bibliografici a studi scientifici, che però non offrirebbero un valido supporto ai claim. Infatti, rispetto alle specifiche proprietà attribuite nel messaggio all'integratore non vi sono evidenze scientifiche, oppure gli studi sono svolti secondo protocolli e metodologie che non consentono di attribuire ai risultati una significatività statistica.
Secondo la resistente, l'attuale messaggio non reitererebbe quanto già riprovato dal Giurì: il non avere utilizzato il claim "L'antiossidante naturale contro", allora censurato, sostituendolo con l'attuale "un potente antiossidante naturale per contrastare" avrebbe cambiato in maniera sostanziale la struttura comunicazionale del messaggio. Inoltre, in questo nuovo messaggio, l'evidenza sarebbe posta anche con accorgimenti grafici sul fatto che a possedere l'antiossidante naturale sia non il "caTEg", ma "L'estratto di tè verde deteinato ad alta concentrazione di EGCG (epigallocatechinagallato)". Secondo SOFAR, a seguito di queste modifiche la percezione del messaggio attuale sarebbe differente, anche nella sostanza, dal precedente.
Il Giurì non ha ravvisato nel messaggio la violazione dell'art. 42 – poiché nell'attuale messaggio non viene attribuita in termini perentori un'efficacia terapeutica del prodotto – ma ha ritenuto sussistente la violazione degli artt. 2 e 23 bis del Codice. Il messaggio infatti non contiene indicazioni esplicite sulla reale natura del prodotto – un integratore alimentare con un'efficacia meramente coadiuvante e non terapeutica – ma, anzi, utilizza espressioni come "in farmacia" e "bibliografia scientifica" che possono far supporre un'efficacia terapeutica. Quanto al vantato effetto di contrasto del sovrappeso, il messaggio non rispetta le condizioni previste dal Regolamento sulla comunicazione commerciale degli integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione del peso e di altri tipi di integratori – che costituisce parte integrante del Codice di Autodisciplina – laddove esso prescrive che il loro ruolo è di "coadiuvanti di diete ipocaloriche" e vieta il riferimento ad avalli scientifici.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, in accoglimento della istanza subordinata del Comitato di Controllo, dichiara che la pubblicità denunciata non è conforme agli artt. 2 e 23 bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, e ne ordina la cessazione.