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Pronunce

Pronunce del Giurì


Pronuncia n. 46/2009 del 19/10/2009
Parti Comitato di Controllo nei confronti di Farmaderbe srl
Mezzi stampa
Presidente Gambaro
Relatore Colombo

Sintesi

Il Comitato di Controllo ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Farmaderbe srl in relazione al messaggio "Abbronzatura scolpita in un unico gesto", relativo al cosmetico "Ultra Tan", rilevato sulla rivista "Erboristeria Domani" di aprile 2009, ritenendolo in contrasto con gli artt. 2 e 23 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Il Comitato ha ritenuto la documentazione fornita dall'inserzionista inidonea a supportare l'asserita efficacia del prodotto pubblicizzato. Il messaggio sarebbe pertanto volto ad accreditare nei consumatori il convincimento che il cosmetico "Ultra Tan" possieda un quid pluris capace di trasformare un semplice prodotto solare in un trattamento rassodante, con la promessa di consentire un'abbronzatura più veloce. Nessun test sarebbe invece stato effettuato sul prodotto. In particolare non sarebbero stati dimostrati i claim: "effetto bottom-up", "rassoda e tonifica con effetto bottom-up", "antirughe e antismagliatura" e "pelle soda". La documentazione riguarda infatti unicamente le schede delle singole materie prime, la cui efficacia non è stata testata sul prodotto finito. Inoltre a supporto della rivendicazione "attivatore abbronzatura +60%" è stato fornito uno studio in vivo effettuato su prodotto diverso da quello pubblicizzato. Impropria sarebbe infine la dicitura "dermatologicamente testato", posto che lo stesso inserzionista avrebbe ammesso che non esiste allo stato uno studio clinico definitivo volto a verificare le azioni vantate.
La società resistente si è limitata a eccepire che i dati forniti in merito alla rivendicazione "abbronzatura +60%" riguarderebbero il prodotto pubblicizzato, sottolineando che la circostanza che sono in corso studi approfonditi sul prodotto implicherebbe la volontà di dare evidenza documentale al claim vantato. Le altre promesse sarebbero state dimostrate dalla documentazione prodotta.
Il Giurì ha ritenuto che le argomentazioni di Farmaderbe siano di ordine generico e non supportate da adeguata documentazione. In particolare, ha ritenuto generiche le affermazioni relative all'effetto rassodante e tonificante del prodotto, che sarebbero motivate da un effetto complessivo di ogni prodotto idratante, laddove è chiaro che delle due l'una: o l'effetto è paragonabile a quello di qualunque prodotto idratante (e in questo caso le conclamate virtù del prodotto nulla hanno di specifico e di aggiuntivo), o contiene qualcosa in più, il che rimanda alla dimostrabilità di questo valore aggiunto. Massimamente generico ha ritenuto il riferimento al fatto che l'effetto antismagliatura viene dichiaratamente inserito senza specifiche relative alla tempistica e alla misura dei risultati.
Sul piano delle prove addotte, ha ritenuto la documentazione insufficiente ai fini dell'onere della prova secondo due ordini di argomenti: in primo luogo perché i dati forniti sono relativi ai test delle materie prime, non alla loro azione specifica nel prodotto pubblicizzato; in secondo luogo perché i test specifici sono dichiarati in corso di svolgimento e non possono dunque portare alcuna certezza sull'effettiva efficacia del prodotto nei termini asseriti.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata è in contrasto con gli artt. 2 e 23 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, e ne ordina la cessazione.