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Pronunce

Pronunce del Giurì


Pronuncia n. 21/2009 dell'8/5/2009
Parti Telecom Italia spa contro Wind Telecomunicazioni spa
Mezzi televisione, Internet
Presidente Gambaro
Relatore Castronovo

Sintesi

Telecom Italia spa (di seguito: Telecom) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Wind Telecomunicazioni (di seguito: Wind) in relazione al telecomunicato e ai messaggi internet relativi all'offerta di servizi di telefonia e internet a marchio "Infostrada", ritenendoli in contrasto con gli artt. 2, 14, 15 e 20 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. I messaggi (lo spot è basato sul dialogo tra i noti personaggi dello spettacolo Fiorello e Mike Bongiorno) sottolineano che "Telecom ha aumentato il canone", mentre "Infostrada non lo fa", veicolando espressioni come "È tempo di cambiare, passa a Infostrada e non paghi più il canone Telecom", "Infostrada. Prezzi Bloccati".
Telecom afferma che l'aumento del canone a partire dal 1º febbraio 2009 ha riguardato solo i clienti residenziali e consiste concretamente nell'aumento di 1,51 euro al mese, IVA compresa, ed è stato oggetto di una delibera adottata dall'AGCOM, la quale ha potuto verificare che Telecom non avesse applicato ai consumatori tariffe ingiustificate. I messaggi invece comunicherebbero tale aumento come un evento economicamente significativo per i consumatori, mettendolo a confronto con la stabilità dei prezzi Infostrada. Si tratterebbe, secondo Telecom, di un confronto tra elementi disomogenei, il canone RTG da un lato, che costituisce un costo fisso, e le tariffe Infostrada che non prevedono tale costo dall'altro. Le comunicazioni inoltre sarebbero denigratorie, in quanto ammanterebbero di un alone negativo l'immagine di Telecom, colpevole di una politica penalizzante per l'utenza (una figurante nello spot afferma "Ci mancava pure questa!"). Infine sarebbe decettiva la mancata indicazione temporale volta a precisare fino a quando i prezzi Infostrada debbano intendersi "bloccati".
Wind ha eccepito che: 1) l'aumento del canone sarebbe una scelta imprenditoriale di Telecom, mentre l'AGCOM si è limitata a esercitare il suo ruolo di sorvegliante; 2) le informazioni contenute nei messaggi si limiterebbero a evidenziare la diversità di politiche commerciali; 3) quanto alla contestazione relativa ai "prezzi bloccati", sarebbe infondata posto che le offerte Infostrada di cui si parla non sarebbero qualificabili come promozioni, dunque non prevedono termine di scadenza; 4) il confronto operato non riguarderebbe elementi disomogenei, in quanto a fronte dell'incremento del canone Telecom non avrebbe applicato alle restanti voci di costo alcuna riduzione, comportando pertanto un generale aumento delle tariffe; 5) il confronto operato dai messaggi Infostrada riguarderebbe il canone Telecom e il canone Infostrada, da intendersi come costo fisso relativo alle diverse offerte; 6) non ci sarebbe denigrazione, considerata l'ironia del contesto comunicazionale, che si è limitato a spettacolarizzare ed enfatizzare una circostanza vera e rilevante per il pubblico dei consumatori.
Il Giurì ritiene che la pubblicità contestata indubbiamente fa perno sulla generale contrarietà del pubblico ai costi fissi delle tariffe. Rilevare questa contrarietà però non può dirsi denigrazione perché il canone c'è e non è contestabile nella sua esistenza. Così come non è contestabile l'avvenuto aumento, dal quale la pubblicità stessa prende spunto.
In tale contesto spiccano però due affermazioni degne di censura. Una attiene alla veridicità e riguarda l'asserto "prezzi bloccati". Questo trasmette un messaggio che per essere vero deve necessariamente essere definito nel suo significato oggettivo e nelle coordinate temporali. Nella sua assolutezza contrasta con un potere di variazione dei prezzi, che sul piano giuridico-formale persiste in capo al soggetto autore dell'asserto. La seconda affermazione, contenuta nello spot, è quella della signora che commenta: "Ci mancava solo questa!". Qui la naturale avversione suscitata dal canone è volutamente enfatizzata, diventando fonte di discredito nel momento in cui fa attingere all'evento di riferimento il significato di una sciagura, tra le tante che affliggono l'umanità.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata è in contrasto con l'art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale limitatamente alla parte in cui annuncia "prezzi bloccati", ed è in contrasto con l'art. 15 del Codice limitatamente alla battuta "Ci mancava solo questa!", ed in tali limiti ne ordina la cessazione.