Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 3/2008 del 19/2/2008 |
| Parti |
Comitato di Controllo nei confronti di SOFAR spa |
| Mezzi |
stampa |
| Presidente |
Deodato |
| Relatore |
De Nova |
Sintesi
Il Comitato di Controllo ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti della Sofar spa in relazione al messaggio pubblicitario "Benessere quotidiano" relativo al prodotto "caTEg", rilevato su "Panorama" n. 49, data di copertina 6/12/2007, ritenendolo contrario agli artt. 2 e 23 bis CA.
Ad avviso del Comitato il messaggio veicolerebbe un contenuto decettivo e fuorviante, tale da poter indurre in errore il pubblico dei destinatari in relazione alle caratteristiche e proprietà del prodotto reclamizzato. Espressioni come "L'antiossidante naturale contro: l'invecchiamento cellulare ed il danno cutaneo", "il rischio cardiovascolare", "l'ipercolesterolemia ed il sovrappeso", infatti, lascerebbero intendere un'efficacia farmacologica che trascende dalle reali proprietà riconoscibili a un integratore alimentare, posto che non esistono valide evidenze scientifiche in merito e, tra l'altro, farebbero credere di facile soluzione serie condizioni patologiche che necessitano, invece, di essere affrontate con un approccio terapeutico di tipo medico. Non esisterebbe, infine, ad avviso del Comitato, alcuna chiara evidenza documentale che dimostri che gli antiossidanti contenuti nel prodotto reclamizzato influenzino questi parametri, contrariamente a quanto invece il lettore potrebbe dedurre dal messaggio.
La resistente ha eccepito che: 1) il messaggio, la cui diffusione è cessata, sarebbe chiaro, veritiero e corretto e indica, a tutela del consumatore, un luogo istituzionale dove reperire il prodotto e ottenere utili chiarimenti, cioè la farmacia; 2) il prodotto "caTEg", essendo costituito da estratto integrale di tè verde cinese deteinato, dosato in capsule da 200 mg, titolato in catechine, sarebbe appositamente studiato per assicurare un adeguato apporto nutrizionale dei polifenoli caratterizzati dall'efficacia antiossidante; 3) l'efficacia protettiva e chemiopreventiva del tè verde sarebbe dimostrata da una cospicua letteratura scientifica.
Il Giurì ha osservato che, ai sensi dell'art. 23 bis CA, la comunicazione commerciale non deve vantare proprietà non conformi alle particolari caratteristiche dei prodotti pubblicizzati o che non siano realmente possedute dagli stessi. Si tratta pertanto di accertare se Sofar abbia dato prova che il "caTEg" consenta di combattere l'invecchiamento cellulare e il danno cutaneo, il rischio cardiovascolare, l'ipercolesterolomia e il sovrappeso, secondo quanto vantato nel messaggio pubblicitario oggetto d'esame. Rileva il Giurì che tale prova non è stata fornita, considerato che non si è andati oltre il dato statistico della minore insorgenza di tali patologie in popolazioni che fanno largo uso di tè verde, e in particolare non risultano prove scientifiche che un estratto di tè verde comporti analoghi benefici, e tanto meno con riferimento a tutte le patologie indicate nel messaggio pubblicitario.
Il Giurì non ritiene invece che il messaggio pubblicitario possa indurre il consumatore a sospendere o a non affrontare cure mediche a seguito dell'acquisto del "caTEg", sicché non sussiste l'induzione a confondere tali prodotti con i medicinali. La formula "l'antiossidante" induce contro il vero a ritenere che il "caTEg" sia l'unico antiossidante naturale che abbia l'efficacia indicata nel messaggio, quando invece, a parte l'efficacia, il "caTEg" è uno fra i molti prodotti contenenti antiossidanti naturali.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, preso atto che, come dichiarato dall'inserzionista con lettera in data 12 febbraio 2008, il messaggio pubblicitario è da tempo cessato, dichiara:
a) che la pubblicità denunciata è in contrasto con l'art. 2 del Codice limitatamente alla formulazione secondo cui il caTEg sarebbe l'antiossidante, quando invece è uno fra i molti;
b) non assolto dall'inserzionista l'onere della prova quanto al possesso effettivo delle proprietà tutte attribuite al prodotto;
c) che il messaggio non induce il consumatore a ritenere il prodotto sostitutivo dei farmaci.
Ordina la cessazione in questi limiti.