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Pronuncia n. 94/2016 del 14/02/2017
Parti Comitato di Controllo c. MGA Cosmetici S.r.l.
Mezzi Stampa, internet
Prodotto Prodotti cosmetici
Messaggio Stanca dei siliconi? Passa all’eco/bio cosmesi” – “Abbandonare i prodotti tradizionali a base di siliconi e sostanze di origine sintetica è possibile.” – “Cruelty free” – “Stop ai test su animali garantito da LAV” – “Non testato su animali e NO ingredienti animali” – “principi attivi da agricoltura biologica certificata”
Presidente Gambaro
Relatore Bernardini de Pace
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con gli artt. 2 e 23 C.A. limitatamente al claim ‘non testato su animali’ e ‘stop ai test su animali garantito da LAV’, e ‘principi attivi da agricoltura biologica certificata’ ed in questi limiti ne ordina la cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Art. 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale

Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di MGA Cosmetici s.r.l. (di seguito: MGA), in relazione al messaggio pubblicitario “Stanca dei Siliconi? Passa alla eco/bio cosmesi”, relativo ai prodotti Omia Laboratoires, ritenendolo in contrasto con gli artt. 2 e 23 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Ad avviso del Comitato, il messaggio prospetta in termini perentori il vanto “eco/bio”, omettendo di specificare a quali aspetti del prodotto, del materiale di imballaggio o del ciclo produttivo si riferisce in particolare. Il messaggio lascerebbe inoltre intendere che tutti i prodotti pubblicizzati siano privi di sostanze di origine sintetica, mentre così non è, almeno per quanto riguarda gli shampoo, essendo in essi presenti conservanti e/o additivi di origine sintetica. Illecito sarebbe altresì secondo il Comitato il riferimento “da agricoltura biologica certificata”, essendo la certificazione dell’agricoltura biologica da parte di un ente autorizzato dal Ministero un requisito minimo di legge e non un pregio differenziale. Scorretto sarebbe poi il vanto che i prodotti pubblicizzati non sono testati sugli animali, essendo le sperimentazioni sugli animali vietate per legge per tutti i prodotti cosmetici. Infine sarebbe scorretta anche la dicitura “0% …e di altri additivi”, in quanto eccessivamente generica.

MGA ha eccepito che l’espressione “eco/bio cosmesi” si riferirebbe unicamente alla rivendicazione relativa all’utilizzo di materie prime biologiche certificate dal disciplinare ICEA. La certificazione dell’agricoltura biologica non sarebbe, a detta della resistente, obbligatoria per legge, ma volontaria. Il vanto “stop ai test sugli animali” sarebbe in linea con il regolamento Europeo n. 655/2013, che presuppone peraltro un consumatore ragionevolmente attento e avveduto. Quanto al vanto “contiene 0%…” riferito a “altri additivi”, nel sito web sarebbero precisati tutti gli additivi esclusi dai prodotti in questione.

Il Giurì ha ritenuto che la comunicazione contestata sia in contrasto con gli articoli 2 e 23 del Codice in relazione ad alcuni claim. Per quanto riguarda “eco/bio cosmesi”, il Giurì ha ritenuto che sia sufficientemente chiaro dal messaggio che tale vanto si riferisce alla certificazione ICEA ottenuta dall’inserzionista, secondo un disciplinare che parla esso stesso di “eco/bio cosmesi”. Il vanto “contiene 0% …di altri additivi” non induce il consumatore in inganno, in quanto il messaggio indica chiaramente alcuni additivi che sicuramente non sono presenti nei prodotti. Le diciture “stop ai test su animali garantito da LAV” e “non testato su animali” sono sicuramente in contrasto con il Codice, in quanto possono lasciare intendere al consumatore che altri prodotti cosmetici sperimentano sugli animali, quando invece ciò è vietato per legge. Anche il riferimento a LAV è secondo il Giurì irrilevante, in quanto il messaggio viene decodificato non come adesione di tipo ideologico alla proposta generale di bandire i test sugli animali anche al di fuori del settore cosmetico, ma come pregio specifico del prodotto. Il claim “principi attivi da agricoltura biologica certificata”, ad avviso del Giurì, è anch’esso in contrasto con il Codice perché è il requisito minimo previsto dalla legge che l’agricoltura biologica sia sottoposta al controllo di un Ente autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. La certificazione ICEA, ha affermato il Giurì, non può essere estesa semplicisticamente al prodotto finito, ma dovrebbero essere elencati tutti gli ingredienti e principi attivi che compongono il cosmetico per dar credito a tale vanto.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto con gli articoli 2 e 23 del Codice di Autodisciplina limitatamente ai claim “non testato sugli animali” e “stop ai test su animali garantito da LAV”, “principi attivi da agricoltura biologica certificata” ed in questi limiti ne ordina la cessazione.

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