Newsletter

La campagna Eclisse Srl relativa alle porte scorrevoli contiene diversi aspetti aggressivi, violenti e volgari

Ingiunzione n. 5/23 del 3/2/23
Nei confronti di Eclisse srl 
Mezzi TV, Social network
Prodotto Porte scorrevoli Eclisse
Messaggio Ristrutturare è difficile?; con le porte scorrevoli Eclisse tutto è più semplice…. vediamo oltre
Articoli violati 9 – Violenza, volgarità, indecenza –, 11 – Bambini e adolescenti – e 1 – Lealtà della comunicazione commerciale

 

Il Presidente del Comitato di Controllo vista la campagna televisiva “Eclisse. Vediamo oltre”, soggetti “Litigio di coppia” e “Ostacoli in cantiere”, diffusa su LA7 nel mese di febbraio 2023, e attraverso i video sulla piattaforma You Tube  https://www.youtube.com/watch?v=JIfKbsrCO3M  https://www.youtube.com/watch?v=ipUv5PaGA1E ritiene la stessa manifestamente contraria agli artt. 9 – Violenza, volgarità, indecenza –, 11 – Bambini e adolescenti – e 1 – Lealtà della comunicazione commerciale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Il fil rouge della campagna ruota attorno all’esasperazione che possono generare i lavori edili domestici (“ristrutturare è difficile”), rispetto alla facilità della soluzione offerta dalle porte scorrevoli pubblicizzate (“con le porte scorrevoli Eclisse tutto è più semplice…. vediamo oltre”). La declinazione di questo messaggio si realizza tuttavia in modo aggressivo e violento, a tratti anche volgare, ponendosi in contrasto sia con lo spirito che con la lettera di diverse disposizioni del Codice, tra cui l’art. 9, che vieta espressamente il ricorso a “affermazioni e rappresentazioni di violenza fisica o morale”, nonché a messaggi percepiti come volgari.

 

La sensazione di forte turbamento che il soggetto “litigio di coppia” suscita, per il suo drammatico realismo, la forte carica aggressiva nei gesti e negli atteggiamenti della coppia che litiga tra le mura di casa e che si accusa reciprocamente, giungendo a rivolgersi insulti (“mi fai schifo”, “stronza”, “che palle”) e gesti violenti (lancio di oggetti, uno schiaffo), configura una rappresentazione non accettabile per il pubblico in generale e per quello dei minori in particolare, che può ricevere i messaggi.

 

Del pari il soggetto “cantiere” manifesta una inaccettabile carica aggressiva e violenta nei toni del linguaggio e nelle immagini, in cui si mostrano una donna in preda a una furia incontrollabile, concludendosi con la stessa pronta a scagliare un oggetto contro il malcapitato lavoratore che cerca, senza riuscirci, di sfuggirle.

Simili letture fortemente perturbanti e ansiogene non trovano soluzione e riscatto neppure nel momento in cui si conclude il messaggio e in qualche modo si vorrebbe svelare l’equivoco nel quale volutamente il pubblico è condotto e trattenuto. La leggera vena ironica che dovrebbe attenuare l’impatto realistico – un effetto di alleggerimento peraltro molto modesto ed ostacolato dal fatto che fino alla fine non si comprende quale sia il prodotto che viene promosso, non consentendo quindi di cogliere alcuna ironia – resta così slegata dal contesto che non riesce ad attutirne l’impatto.

 

La campagna viola altresì l’art. 11 del Codice, posto a tutela dei minori e degli adolescenti, un pubblico per il quale il Codice impone una cura particolare dei messaggi che possono essere da loro ricevuti, atteso che spot incentrati esclusivamente sul comportamento violento degli adulti, rappresentato nella quotidianità, all’interno di mura domestiche, con estremo realismo, privo di manifesta e percepibile ironia da parte di un pubblico di bambini e minori in genere, possono indurre a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate e provocano acute e sofferte emozioni, creando una sensazione di forte disagio.

Appare di palmare evidenza come messaggi con tali connotazioni si presentino altresì fortemente diseducativi per un siffatto pubblico, in quanto possono indurre a pericolosi atteggiamenti imitativi incitando lo sviluppo di pulsioni negative.

In conclusione, ad avviso dell’organo di controllo, la campagna configura pure una violazione dell’art. 1 del Codice, norma generale che vieta di screditare agli occhi del pubblico la stessa comunicazione commerciale come istituzione, per mezzo di messaggi i cui contenuti dolorosi e traumatizzanti siano utilizzati al mero scopo di imprimere nella mente del pubblico il ricordo del marchio pubblicizzato.

 

 

 

Consulta tutte le decisioni iscrivendoti all’Archivio IAP

Torna all’elenco delle decisioni

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50