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Le comunicazioni relative all’allineatore dentale DrSmile presentano un carattere promozionale, essendo finalizzate a potenziare la vendita di un servizio contravvenendo ai limiti imposti dalla legge per le prestazioni sanitarie; oltre  a prospettare in termini perentori e assoluti risultati che non in tutti i casi possono essere ottenuti nel lasso di tempo indicato.

Ingiunzione n. 33/21 del 7/9/21
Nei confronti di DrSmile Italia S.r.l.
Mezzi Affissioni; social network
Prodotto Allineatore dentale DrSmile
Messaggio “Ortodonzia invisibile per il tuo nuovo sorriso” e “L’alternativa trasparente all’apparecchio per i denti”
Articoli violati 1 -Lealtà della comunicazione commerciale -, 2 – Comunicazione Commerciale ingannevole – e 17 –  Vendite a credito –

Il Presidente del Comitato di Controllo visti i messaggi pubblicitari “Ortodonzia invisibile per il tuo nuovo sorriso” e “L’alternativa trasparente all’apparecchio per i denti”; rilevati nella metropolitana Milanese nel mese di settembre 2021 e un post sponsorizzato su Facebook “Tecnologia all’avanguardia e i migliori specialisti esperti in ortodonzia” in data 1° settembre 2021 ritiene gli stessi manifestamente contrari agli artt. 1 -Lealtà della comunicazione commerciale -, 2 – Comunicazione Commerciale ingannevole – e 17 –  Vendite a credito – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. I messaggi sono volti a promuovere trattamenti di ortodonzia: “denti dritti con ortodonzia invisibile. Denti allineati in soli 4-9 mesi”, riportando la testimonianza di clienti soddisfatti Samantha, Simin e Alessandro; segnalando anche la possibilità di ottenere un finanziamento “in soli 4-9 mesi a partire da 35 € al mese”, come si legge nel post sponsorizzato su Facebook.

I messaggi in questione, ad avviso dell’organo di controllo, per come strutturati si pongono in contrasto con diverse disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Innanzitutto, occorre rilevare che la legge di bilancio 2019 n. 145/2018 all’art. 1 comma 525 ha espressamente previsto che le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e gli iscritti agli albi degli ordini delle professioni sanitarie possano contenere unicamente “informazioni funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo”. Le comunicazioni in questione presentano indubbiamente un carattere promozionale, essendo finalizzate a potenziare la vendita di un servizio, nello specifico della prestazione odontoiatrica, e come tali pertanto contravvengono ai limiti imposti dalla legge. Inoltre contravvengono altresì all’obbligo di indicare il nome del direttore responsabile del centro. Nel caso di specie simili comportamenti si profilano in contrasto con l’art. 1 del Codice, che impone alla comunicazione commerciale di “essere onesta, veritiera e corretta”, nonché di “evitare tutto ciò che possa screditarla”, e non vi è dubbio che rappresentare una palese trasgressione delle norme statuali di rango legislativo comporti lesione della credibilità dell’istituto pubblicitario.

Anche sotto il profilo dell’art. 2 CA le comunicazioni risultano in contrasto con il Codice, poiché prospettano in termini perentori e assoluti risultati che non in tutti i casi possono essere ottenuti nel lasso di tempo indicato, essendo inevitabile la valutazione caso per caso tenuto conto della risposta individuale. La nota richiamata dall’asterisco, che i tempi prospettati sono da intendersi come una “durata stimata del trattamento”, non ha nel contesto comunicativo un impatto sufficiente per attenuare la perentorietà del claim, che oltretutto è sottolineato dalle testimonianze veicolate, sottoposte peraltro all’onere della prova ex. art. 6 del Codice. Anche prospettare una totale analogia tra l’utilizzo dell’apparecchio per i denti “tradizionale” e quello trasparente pubblicizzato (“l’alternativa trasparente all’apparecchio per i denti”) non risulta pienamente corretto posto che con l’apparecchio invisibile si può certamente ottenere l’allineamento dei denti, ma non intervenire ad esempio sulle arcate.

Infine, il messaggio veicolato su Facebook, nel prospettare una vendita a credito per l’acquisto del trattamento pubblicizzato, con un pagamento rateale “a partire da 35 euro al mese”, alletta il consumatore con un investimento contenuto, contravvenendo all’obbligo informativo di indicare al consumatore tutte le informazioni necessarie ai fini di una chiara comprensione dell’offerta economica vantata. Non si indicano infatti, nemmeno attraverso un esempio preciso e rappresentativo, il tasso di interesse praticato, la durata del finanziamento, il costo totale del servizio gli oneri accessori e le altre informazioni necessarie per consentirgli di valutare le effettive condizioni di fruibilità dell’offerta e la sua reale convenienza.

 

 

 

 

 

 

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