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La comunicazione relativa a Neradin rischia di accreditare il convincimento che l’integratore possa costituire un’alternativa più semplice e “naturale” ai farmaci o ai trattamenti terapeutici per la cura delle condizioni patologiche della sessualità maschile

Ingiunzione n. 29/21 del 22/7/21
Nei confronti di PharmaSGP GmbH
Mezzi TV
Prodotto Integratore Neradin
Messaggio Nell’intimità non funzionava più come prima e questo mi pesava molto…Poi ho scoperto Neradin
Articoli violati 2 – Comunicazione commerciale ingannevole e 23bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il telecomunicato relativo all’integratore alimentare “Neradin”, diffuso sulle reti RAI nel mese di giugno 2021 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 23bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Nel messaggio un uomo di mezza età rivolto alla telecamera afferma: “Nell’intimità non funzionava più come prima e questo mi pesava molto…Poi ho scoperto Neradin. Con i suoi micronutrienti speciali contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone. Neradin favorisce una vita attiva sotto le lenzuola

Ad avviso del Comitato di Controllo, l’impostazione del messaggio è tale da favorire una decodifica ambigua da parte dei consumatori in merito alle effettive caratteristiche e agli effetti del prodotto pubblicizzato, in contrasto con l’art. 2 del Codice. In particolare, la comunicazione è suscettibile di attribuire al prodotto una funzionalità che trascende gli effetti riconoscibili a un integratore alimentare. Nonostante nel messaggio si indichi correttamente la natura del prodotto, la presentazione dello stesso come soluzione a una condizione problematica della sfera intima (“…non funzionava più come prima”), e dunque con l’effetto di ripristino di una condizione sana (“poi ho scoperto Neradin”), rischia di accreditare irresponsabilmente nei consumatori il convincimento che l’integratore in questione possa costituire un’alternativa più semplice e “naturale” ai farmaci o ai trattamenti terapeutici per la cura delle condizioni patologiche della sessualità maschile, contrariamente a quanto previsto dall’art. 23bis del Codice.

Tale costruzione inoltre contrasta con il claim riportato “contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone”, che pur essendo compatibile con quello riconosciuto a uno dei componenti del prodotto, non chiarisce a quale dei componenti è dovuta tale azione, parlando invece genericamente di “micronutrienti speciali”.

Una simile comunicazione sottovaluta infine l’importanza di evidenziare la necessità di un controllo medico per una precisa valutazione della propria condizione e, ove necessario, di un corretto approccio terapeutico, risultando perciò pericolosa in quanto induce il pubblico all’autodiagnosi e a trascurare le normali regole di prudenza e a diminuire il senso di responsabilità in relazione alla propria salute.

 

 

 

 

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