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Pareri preventivi

Regolamento per i pareri preventivi del Comitato di Controllo

Il presente Regolamento disciplina le modalità organizzative e procedurali per l’emanazione da parte del Comitato di Controllo dei pareri preventivi previsti dall’art. 32 comma 2 punto 5 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

1)  È istituita all’interno del Comitato di Controllo una sezione specificamente dedicata al rilascio dei pareri preventivi, denominata “Sezione pareri preventivi”.

Il parere preventivo del Comitato di Controllo viene espresso alla luce delle norme che tutelano gli interessi del consumatore e prescinde da considerazioni di ordine concorrenziale.

La Sezione è presieduta dal Presidente del Comitato di Controllo, o da uno dei Vicepresidenti, o da un membro del Comitato a ciò delegato dal Presidente, e comprende almeno altri due membri, individuati dallo stesso Presidente del Comitato di Controllo a rotazione fra i componenti del Comitato che abbiano competenze specifiche nelle singole materie da esaminare.

La parte richiedente, una volta depositata la richiesta di parere preventivo, ha la facoltà di conoscere la composizione della Sezione.

2)  La Sezione ha competenza generale per l’emanazione dei pareri previsti dall’art. 32 comma 2 punto 5 del CA, con gli effetti ivi previsti. In casi particolarmente delicati o complessi, il Presidente della Sezione può demandare l’emanazione del parere al plenum del Comitato di Controllo, informandone preventivamente la parte richiedente.

La Sezione e il Comitato di Controllo possono in ogni caso avvalersi dell’opera di esperti.

3)  La parte che intenda richiedere un parere preventivo è tenuta a presentare alla Segreteria dell’Istituto di Autodisciplina una richiesta scritta in tal senso, allegando alla stessa la comunicazione commerciale di cui si chiede il parere, sia su carta che su supporto elettronico, in forma quanto più possibile definitiva (ad esempio: story-boards per la televisione, script completi per la stampa ecc.), o una sua descrizione dettagliata che consenta comunque al Comitato di avere piena conoscenza di tutte le caratteristiche della comunicazione commerciale. La richiesta potrà essere inoltre accompagnata da documentazione utile a supportare la conformità della comunicazione alle norme del Codice applicabili. Tale facoltà diventa obbligo nel caso di claims prestazionali, al fine di riscontrare la veridicità delle affermazioni contenute nel messaggio.

Ogni richiesta di parere preventivo riguarda una sola comunicazione commerciale e le eventuali modifiche alla stessa apportate a seguito delle osservazioni del Comitato. La richiesta di parere preventivo va presentata contestualmente al versamento del diritto amministrativo stabilito dal Consiglio Direttivo IAP.

4)  La Sezione, anche attraverso un suo membro a ciò delegato dal Presidente del Comitato di Controllo, procede senza formalità ad assumere dalla parte interessata le informazioni e i chiarimenti necessari o utili per l’emanazione del parere, utilizzando a tal fine i mezzi di comunicazione più rapidi e idonei. La parte che abbia richiesto il parere ha comunque la possibilità di interloquire con la Sezione, sia personalmente che attraverso i mezzi di cui sopra, al fine di meglio illustrare gli aspetti che ritenga rilevanti ai fini dell’emanazione del parere preventivo.

5)  Il parere preventivo è emesso in forma scritta ed è adeguatamente motivato qualora sia negativo o favorevole con riserva. Esso è reso nel minor tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui perviene alla Segreteria dell’Istituto dell’Autodisciplina la relativa richiesta. In casi di particolare complessità, il termine può essere prorogato fino ad otto giorni lavorativi.

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50