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Per il Comitato di Controllo i post relativi alla linea intimo uomo Intimissimi veicolano un contenuto eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato che non risulta esplicito e dunque riconoscibile dal pubblico mancando gli accorgimenti da adottare nelle forme di endorsement affinché risulti soddisfatto il requisito della riconoscibilità dei contenuti promozionali come tali.

Ingiunzione n. 7/20 del 7/02/20
Nei confronti di Calzedonia Spa
Mezzi Social Network
Prodotto Post Instagram per linea intimo uomo Intimissimi
Messaggio #intimissimiuomo #intimissimichallenge
Articoli violati 7 – Identificazione della comunicazione commerciale

Il Presidente del Comitato di Controllo viste le comunicazioni commerciali relative a “Intimissimi”, diffuse attraverso due post sull’account Instagram @xxx in data 24 gennaio e 6 febbraio 2020 ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. I contenuti in questione mostrano l’atleta con indosso l’abbigliamento intimo della linea uomo del brand ‘Intimissimi’. Si tratta di comunicazioni che veicolano un contenuto eminentemente promozionale dei prodotti e del brand indicato, che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico. Il solo rimando alla pagina dell’azienda @intimissimiuomo e gli l’hashtag #intimissimiuomo e #intimissimiuomochallenge non possono essere considerati, ad avviso del Comitato di Controllo, elementi idonei a rendere inequivocabile l’identificazione di tale contenuto come frutto di un accordo di natura commerciale con l’inserzionista. Il Regolamento “Digital Chart”, espressamente richiamato nel Codice, indica infatti gli accorgimenti da adottare nelle forme di endorsement affinché risulti soddisfatto il requisito della riconoscibilità dei contenuti promozionali come tali. Il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.

 

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