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Per il Comitato di Controllo il post Instagram relativo ai prodotti Clementoni veicola, sotto la veste di un consiglio disinteressato, un contenuto eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato, che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico.

Ingiunzione n. 52/19 del 20/9/2019
Nei confronti di Clementoni S.p.A.
Mezzi Social Network
Oggetto Post su Instagram per prodotti Clementoni
Articoli violati 7 – Identificazione della comunicazione commerciale

Il Presidente del Comitato di Controllo viste le stories relative a “Clementoni”, diffuse attraverso l’account Instagram @XXX in data 19/09/19 ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. I video in questione riprendono l’influencer XXX che mostra come personalizzare e acquistare il puzzle dal sito Clementoni.it, mostrando infine il prodotto realizzato. Si tratta di comunicazioni che, sotto la veste di consigli apparentemente disinteressati, non rendono sufficientemente esplicito, e dunque immediatamente riconoscibile, il loro contenuto promozionale. Il rimando alla pagina @clementonitoys non può infatti essere considerato elemento idoneo a rendere inequivocabile l’identificazione che simili contenuti sono frutto di un accordo di natura commerciale con l’inserzionista. Il Regolamento “Digital Chart”, espressamente richiamato nel Codice, indica infatti gli accorgimenti da adottare nelle forme di endorsement online, affinché risulti soddisfatto il requisito della riconoscibilità dei contenuti promozionali sancito dall’art. 7 del Codice. Com’è noto il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, come espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.

 

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