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Per il Comitato di Controllo i messaggi volti a pubblicizzare la crema Nivea Soft Mix, che riprendono le influencer in primo piano con in evidenza prodotti cosmetici, sebbene veicolino contenuti eminentemente promozionali, non adottano idonei accorgimenti per rendere immediatamente riconoscibile la natura di tale comunicazione al pubblico.

Ingiunzione n. 31/19 del 11/6/19
Nei confronti di Beiersdorf S.p.A., C.D.A. Studio Di Nardo S.r.l, Stefano Borzi Management
Mezzi Social Network
Prodotto crema Nivea Soft Mix
Oggetto Post su Instagram cosmetici ‘Nivea’
Articoli violati 7 – Identificazione della comunicazione commerciale

Il Presidente del Comitato di Controllo viste le comunicazioni commerciali relative a “Nivea Soft Mix”, diffuse attraverso i post dell’account Instagram @federicapaper l’8/6/19 e @jennydenucci il 7/6/19 ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. I messaggi in questione riprendono le influencer XXX e XXX in primo piano con in evidenza prodotti cosmetici a marchio Nivea, mentre le didascalie recitano: “Come sapete è già da più di un anno che utilizzo le mie creme Nivea Soft Mix! Voi come le mixate?, “Mi sto divertendo tantissimo a creare i miei mix con @niveasoftmixit!”. Si tratta di comunicazioni il cui contenuto eminentemente promozionale dei prodotti e del brand indicato, non risulta sufficientemente esplicitato e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico. Il rimando alla pagina @niveaitalia e gli hashtag utilizzati #endlessmxesoneyou, #nivea, e #niveasoftmix non possono infatti essere considerati elementi idonei a rendere inequivocabile l’identificazione che tali contenuti sono frutto di un accordo di natura commerciale con l’inserzionista. Il relativo regolamento Digital Chart emanato il 29 aprile scorso, espressamente richiamato nel Codice indica gli accorgimenti da adottare nelle forme di endorsement online, affinché risulti soddisfatto il requisito della riconoscibilità dei contenuti promozionali sancito dall’art. 7 del Codice. Com’è noto il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, come espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.

 

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