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Per il Comitato di Controllo il post Instagram relaticvo ai prodotti solari Avene veicola, sotto la veste di un consiglio disinteressato, un contenuto eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato, che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico.

Ingiunzione n. 49/19 del 30/8/2019
Nei confronti di Pierre Fabre S.p.A.
Mezzi Social Network
Oggetto Post Instagram per prodotti solari Avene
Articoli violati 7 – Identificazione della comunicazione commerciale

Il Presidente del Comitato di Controllo vista la comunicazione commerciale relativa a “Avène Italia”, diffusa attraverso un post dell’account Instagram @XXXX in data 15 agosto 2019 ritiene la stessa manifestamente contraria all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Il messaggio in questione mostra l’influencer XXXX con la crema pubblicizzata in mano, mentre la didascalia recita: “Protect the skin you’re are”. Si tratta di una comunicazione che veicola, sotto la veste di un consiglio disinteressato, un contenuto eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato, che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico. Il rimando alla pagina @aveneitalia e gli l’hashtag #Avène, #BProtect e #AcquaTermale non possono essere considerati, ad avviso del Comitato di Controllo, elementi idonei a rendere inequivocabile l’identificazione di tale contenuto come frutto di un accordo di natura commerciale con l’inserzionista. Il regolamento “Digital Chart”, cui espressamente rinvia l’art. 7 del Codice, indica infatti gli accorgimenti da adottare nelle forme di endorsement online affinché risulti soddisfatto il requisito della riconoscibilità dei contenuti promozionali come tali. Il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.

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