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Per il Comitato di Controllo il mancato assolvimento dell’onere probatorio in relazione al messaggio volto a promuovere l’efficacia del prodotto cosmetico Re-Collagen crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute e determina una presunzione di ingannevolezza delle stesse.

Ingiunzione n. 35/19 del 25/6/19
Nei confronti di PromoPharma S.p.A.; Cairo Editore SpA; Cairo Pubblicità Srl
Mezzi Stampa
Prodotto prodotto cosmetico Re-Collagen
Messaggio Il collagene di nuova generazione
Articoli violati 2 – Comunicazione commerciale ingannevole; 23bis -Integratori alimentari e prodotti dietetici

 

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario Re – Collagen “Il collagene di nuova generazione”, rilevato su F n. 18 – data copertina 8 maggio 2019 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – 23 bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, poiché quanto prodotto dall’inserzionista, in seguito alla richiesta del Comitato di Controllo, intesa a verificare ai sensi degli artt. 6 e 32 del Codice l’asserita efficacia del prodotto pubblicizzato, non è stato ritenuto idoneo a supportare le promesse pubblicitarie. Il messaggio è volto a promuovere l’efficacia del prodotto Re-Collagen soprattutto in relazione alla “Formazione del collagene”. Tuttavia non è stata prodotta alcuna documentazione a supporto dei vanti pubblicitari. In particolare, sebbene alcuni claim risultino autorizzati dal Regolamento 1924/2006, per altri quali “contrastano gli effetti dell’invecchiamento”, “frutto di analisi e ricerche approfondite…”, “formulazione esclusiva” non è stata fornita alcuna prova. Analogamente non risulta essere stato effettuato alcun test di efficacia sul prodotto a sostegno delle numerose rivendicazioni che vantano, tra l’altro, caratteristiche anche di unicità. Secondo costante giurisprudenza autodisciplinare, il mancato assolvimento dell’onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute e determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse.

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